Permesso di soggiorno stagionale, requisiti e insussistenza del termine decadenziale (TAR Puglia n. 1377 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, il richiedente deve documentare l’iscrizione anagrafica, la sistemazione alloggiativa e la prova del contratto di lavoro; l’accertamento dell’assenza di tali requisiti, anche mediante controlli incrociati (Unilav, Ispettorato del lavoro, applicativo VIG-A-GRI, sopralluoghi), legittima il diniego del Questore, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale. La durata del permesso stagionale non può eccedere i nove mesi complessivi ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. La mancata confutazione analitica delle osservazioni procedimentali non integra difetto di motivazione quando l’amministrazione abbia complessivamente valutato le deduzioni dell’interessato. La violazione del termine per provvedere ex art. 2 legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento tardivo, ma consente all’interessato di attivare i rimedi del silenzio-inadempimento o del risarcimento del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il decreto con cui il Questore di Brindisi ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, intimandogli di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il provvedimento si fonda sugli esiti di accertamenti che avevano evidenziato l’assenza di effettiva attività lavorativa e di sistemazione alloggiativa.

Il ricorrente deduce la carenza di motivazione e di istruttoria, l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, nonché la violazione dei termini perentori per l’adozione del provvedimento finale. Il TAR, dopo aver rigettato in sede cautelare l’istanza di sospensiva, respinge integralmente il ricorso e compensa le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare, ritenendo infondato il primo motivo. Al fine del rilascio del titolo stagionale è necessario produrre iscrizione anagrafica, indicazioni sulla situazione alloggiativa e prova del contratto di lavoro. Nel caso concreto l’istruttoria ha fatto emergere l’assenza degli ultimi due requisiti.

Dagli accertamenti Unilav e dalla richiesta all’Ispettorato del lavoro è risultato che lo straniero non ha mai concretamente prestato attività lavorativa; dall’applicativo VIG-A-GRI non sono emerse giornate lavorative. Il sopralluogo del 2 marzo 2021 non ha trovato l’interessato presso il domicilio dichiarato. Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente, entrato in Italia il 13 luglio 2020, ha maturato una permanenza superiore ai nove mesi consentiti, in violazione dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998.

Quanto alla dedotta genericità della motivazione, il Tribunale sottolinea che l’amministrazione ha svolto una istruttoria completa e che le osservazioni procedimentali sono state valutate. L’incoerenza tra le risultanze documentali e le condizioni concrete costituisce sintomo del disallineamento tra requisiti formali e situazione reale. Il ricorrente, convocato il 22 gennaio 2021, non ha prospettato alcun errore di comunicazione né prodotto documentazione attestante la situazione alloggiativa e lavorativa.

Il Collegio esclude l’applicabilità della tutela rafforzata di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998: non risultano documentati legami familiari con soggetti residenti in Italia né altre condizioni di vulnerabilità, essendo la sorella munita di carta di soggiorno ma non cittadina italiana. È quindi infondata anche la censura sul difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990, non occorrendo la puntuale confutazione delle osservazioni procedimentali.

Infine, il secondo motivo è disatteso. Non sussiste, rispetto al provvedimento, un termine oltre il quale il provvedimento tardivo sarebbe inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. La violazione del termine ex art. 2 legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità dell’atto tardivo, ma legittima l’interessato ad agire contro il silenzio-inadempimento o per il risarcimento del danno; il ritardo rileva sul piano della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 2, comma 9.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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