Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso sull’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 1376 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, pertanto, dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che, in presenza di una dichiarazione in tal senso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La regola opera anche quando la sopravvenienza riguardi la materia delle informative antimafia e delle misure di prevenzione.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile alberghiero concesso in uso e locazione a una compagine societaria attinta da interdittiva, ha impugnato davanti al TAR Puglia l’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura di Lecce il 28 gennaio 2021, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sull’assunto che la compagine proprietaria fosse composta da soggetti legati da vincoli di parentela o affinità a un soggetto ritenuto veicolo di permeabilità mafiosa, e che gli stessi operassero come prestanome del vero amministratore.

Con ricorso notificato il 26 marzo 2021 e depositato il 7 aprile 2021, la parte ha articolato censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del codice antimafia, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di attualità del pericolo di condizionamento. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura, chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio la Prefettura ha avviato l’aggiornamento del provvedimento, adottando il 28 novembre 2024 le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011 per la durata di sei mesi.

La Motivazione della Corte

Preso atto di tale sopravvenienza, il difensore della ricorrente ha depositato il 4 dicembre 2024 istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in rito, senza esaminare nel merito le censure articolate avverso l’interdittiva.

Il Collegio ha richiamato il principio generale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. Il giudice, in tale evenienza, non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata in forza della esplicita dichiarazione depositata in giudizio. La formula adottata conferma la natura dispositiva dell’interesse nel processo amministrativo e il carattere non officioso del controllo giurisdizionale sul ricorso.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge, anche in relazione all’esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti, per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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