Trasferimento di farmacia valido se il nuovo locale resta nell’ambito della sede (TAR Veneto n. 1629 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma dell’ordinamento farmaceutico di cui al d.l. n. 1/2012, il trasferimento di una farmacia in un altro locale è consentito, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, legge n. 475 del 1968, purché la nuova sede sia ubicata nell’ambito della sede farmaceutica per la quale fu concessa l’autorizzazione e a una distanza non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi. Il superato concetto di pianta organica non richiede più una rigorosa perimetrazione del territorio, essendo sufficiente la mera indicazione della zona di ubicazione della farmacia. L’autorizzazione al trasferimento non richiede un’apposita motivazione sulla permanenza dei presupposti di capillarità del servizio quando la nuova collocazione, distante poche centinaia di metri dalla precedente, non altera l’equilibrio distributivo delle farmacie sul territorio.
Il Fatto
La titolare di una farmacia ubicata al confine del quartiere San Vito di un Comune veneto richiedeva l’autorizzazione al trasferimento della sede in altri locali della medesima via, siti a breve distanza. Le due farmacie del centro urbano, costituenti le sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2, si opponevano, sostenendo che la nuova ubicazione ricadrebbe nel perimetro del centro cittadino e non nell’ambito territoriale di pertinenza della sede farmaceutica n. 5, istituita per servire il quartiere San Vito. Il Comune autorizzava comunque il trasferimento, richiamando le delibere istitutive dei Consigli di Quartiere che includono via Mantova dai numeri 26 e 51 nel perimetro del quartiere San Vito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1, comma 4, legge n. 475 del 1968, il Collegio ha ricordato che la riforma del 2012 ha superato il concetto di pianta organica e che, secondo la giurisprudenza richiamata, non è più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica, essendo sufficiente la mera indicazione della località o zona in cui è ubicata la farmacia. Poiché la delibera consiliare del 1976, versata in atti, include nel quartiere San Vito via Mantova dai numeri 26 e 51, il locale al civico 30 appartiene al medesimo quartiere: lo spostamento non ha comportato la fuoriuscita dalla sede di riferimento.
Il TAR ha poi respinto l’eccezione delle ricorrenti circa l’irrilevanza della delibera consiliare per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento disposta dalla legge n. 191 del 2009, chiarendo che la novella ha rimosso gli effetti dell’istituzione dei consigli di quartiere ma non la ripartizione del territorio comunale in quartieri, che prescinde dall’esistenza dell’organo. Gli strumenti urbanistici sono stati ritenuti privi di univoco valore probatorio, suddividendo il territorio per finalità diverse, mentre alla perizia di parte è stata riconosciuta natura di mera allegazione priva di valore probatorio.
In relazione al secondo motivo, il Collegio ha escluso la lesione degli interessi pubblici della capillarità e dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico: la distanza di soli 240 metri tra la precedente e l’attuale sede rende la nuova collocazione inidonea a privare il quartiere della propria farmacia, tanto più che l’originaria sede era già in posizione marginale rispetto all’estensione del quartiere. La presenza di più ampie possibilità di parcheggio valorizzata nel provvedimento impugnato denota anzi una migliore accessibilità al servizio per determinate categorie di utenti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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