Interesse dell’imprenditore all’inclusione dell’impianto nella pianificazione regionale (Cons. Stato n. 2972 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imprenditore che opera nel settore del trattamento dei rifiuti e che ha patrocinato la realizzazione di un impianto è titolare di legittimazione e di interesse ad agire avverso gli atti che escludono l’opera dalla pianificazione regionale e dal cofinanziamento pubblico, anche quando il contributo giovi agli utenti, perché l’inclusione accresce le probabilità di realizzazione e i vantaggi sperati. La competenza della Giunta regionale a disporre lo stralcio rientra nelle variazioni tecniche del Piano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l.r. Puglia n. 36/2009, in virtù della competenza residuale ex art. 44, comma 4, lett. e), statuto regionale. La presa d’atto della contrarietà del Comune non integra né annullamento né revoca, ma esercizio di discrezionalità nella localizzazione degli impianti, non sindacabile se non manifestamente illogica.

Il Fatto

Una società attiva nel trattamento dei rifiuti propone al Comune la realizzazione di un impianto per la FORSU mediante project financing, con oneri interamente a carico del proponente. Il Comune approva la proposta e dichiara il pubblico interesse del progetto. Parallelamente la Regione avvia una manifestazione di interesse per individuare aree idonee e, all’esito, l’AGER individua la localizzazione nel medesimo Comune, con cofinanziamento regionale.

Il Sindaco ritira poi la candidatura dell’area, adducendo lo stallo della procedura. La Regione aggiorna la strategia regionale e l’AGER annulla la precedente localizzazione. La società impugna gli atti e chiede il risarcimento del danno. Il TAR dichiara inammissibile il ricorso per annullamento e respinge quello risarcitorio; la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo sotto il profilo dell’ammissibilità, rigettando l’appello nel merito. La tesi del TAR secondo cui gli atti regionali sarebbero inidonei a ledere la sfera della ricorrente non regge: chi opera nel settore ha interesse a che un intervento da lui patrocinato sia incluso nella pianificazione regionale e cofinanziato, perché ciò aumenta le possibilità di realizzazione dell’opera. Il Collegio richiama sul punto C.d.S. sez. IV n. 8391 del 2021, relativo a caso analogo.

Non si procede però alla rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a., perché la decisione impugnata è ampiamente argomentata e non ricorre l’errore palese richiesto dal principio di C.d.S. A.P. n. 16 del 2024. L’appello viene quindi trattenuto e deciso nel merito.

Nel merito, la censura di incompetenza della Giunta è infondata. Il sistema delineato dalla l.r. Puglia n. 36/2009 riserva al Consiglio l’adozione e l’aggiornamento del Piano, mentre l’art. 6, comma 1 attribuisce alla Giunta le variazioni tecniche; l’art. 44, comma 4, lett. e), statuto regionale fonda la competenza residuale dell’esecutivo. L’atto impugnato contiene considerazioni tecniche e rientra pertanto nella competenza della Giunta.

Quanto ai motivi terzo, quarto, quinto e sesto, la Corte rileva che i procedimenti attivati sono due: quello comunale, mai posto nel nulla, e quello regionale volto al cofinanziamento. Poiché il primo resta azionabile con l’azione contro il silenzio, non si configura lesione dell’affidamento ingenerato dagli atti comunali. Gli atti regionali non costituiscono annullamento né revoca, ma esercizio della discrezionalità di localizzazione a fronte della manifestazione di volontà politico-amministrativa del Sindaco, non impugnabile in quanto tale.

La scelta di ricercare soluzioni alternative, a fronte della contrarietà della comunità locale, non è abnorme né illogica, non avendo la Regione il potere di imporre l’impianto contro la volontà del territorio. Il rigetto dell’azione di annullamento travolge la domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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