Piano antenne comunale e divieto di localizzazione esclusiva dei nuovi impianti (TAR Lazio n. 148 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può, nell’esercizio del potere di pianificazione degli impianti di telefonia mobile, imporre ai gestori di collocare le nuove stazioni radio base esclusivamente nei siti individuati dal piano di rete, con divieto di allocazione su altri siti del territorio comunale, dovendo la pianificazione locale limitarsi all’individuazione di singoli siti sensibili ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. La sussistenza di vincoli paesaggistici ex d.lgs. n. 42/2004 non costituisce motivo idoneo ad escludere in maniera assoluta e indiscriminata la realizzazione di nuovi impianti. La determinazione negativa della conferenza di servizi produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, con conseguente obbligo di preavviso di rigetto; l’omessa comunicazione determina la caducazione del provvedimento discrezionale.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune l’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una nuova stazione radio base in località Campo Inglese, su un fondo già interessato dalla presenza di altra infrastruttura di rete. Il procedimento si è svolto mediante conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.
All’esito, il Servizio urbanistico comunale ha espresso parere negativo rilevando che il fondo ricadeva in area non compresa tra quelle individuate dalla tavola di localizzazione del piano antenne comunale e che l’area era sottoposta a vincolo paesistico secondo il piano territoriale paesistico regionale. Lo SUAP ha quindi concluso la conferenza con determinazione di rigetto. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che in via cautelare ha accolto la domanda con ordinanza n. 207 del 12.10.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, con cui si contesta l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’adempimento era dovuto in forza dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 44, comma 9, d.lgs. n. 259/2003, che espressamente prevede come la determinazione negativa della conferenza produca gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis. La norma impone all’amministrazione di trasmettere le eventuali osservazioni e di dare ragione del mancato accoglimento.
A ciò si aggiunge l’art. 21-octies legge n. 241/1990, nella formulazione richiamata, secondo cui la disposizione sul rilievo dell’invalidità formale non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. In caso di provvedimento discrezionale, l’omessa comunicazione comporta comunque la caducazione dell’atto viziato, come affermato da Cons. Stato n. 8369/2023.
Il Tribunale reputa parimenti fondate le ulteriori censure. Il Comune, con un uso distorto del potere pianificatorio ex art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, ha posto per generiche esigenze di tutela del paesaggio un limite generalizzato all’installazione di impianti per un’intera zona del territorio, superando i confini della norma che allude alla specifica individuazione di singoli siti sensibili.
Quanto al parere paesaggistico, la Corte ribadisce che i vincoli ex d.lgs. n. 42/2004 non possono escludere in modo assoluto e indiscriminato la realizzazione di nuovi impianti. Il diniego, inoltre, ha dato implicita applicazione all’art. 7 del regolamento comunale, che impone la collocazione degli impianti solo nelle aree indicate dalla tavola, in contrasto con la norma attributiva del potere. Sul punto il Collegio richiama l’indirizzo costante secondo cui è illegittimo il piano di rete che obblighi i gestori a collocare i nuovi impianti esclusivamente nei siti individuati, con divieto di allocazione altrove (TAR Lazio, Latina n. 232/2017).
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e condanna del Comune alle spese, liquidate in complessivi € 3.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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