Indebito oggettivo e scomputo oneri di urbanizzazione: interessi dalla mora, no rivalutazione (TAR Puglia n. 1510 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito oggettivo avente ad oggetto oneri di urbanizzazione non scomputati, il pagamento in corso di causa della sorte capitale non fa venir meno l’interesse alla condanna agli interessi legali, che decorrono dalla costituzione in mora anche stragiudiziale ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 1219 cod. civ. La restituzione dell’indebito genera esclusivamente l’obbligazione accessoria degli interessi: la rivalutazione monetaria non è dovuta per la sola natura pecuniaria dell’obbligazione e il maggior danno non si presume, ma richiede la prova specifica dei fatti costitutivi. Sul riparto dell’onere probatorio, il ricorrente che invochi un criterio di computo diverso da quello applicato dall’amministrazione deve dimostrarne il fondamento.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente agisce dinanzi al TAR Puglia dopo che il Tribunale di Brindisi ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario. Chiede la restituzione delle somme versate al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, che a suo avviso avrebbero dovuto essere scomputate del costo delle opere di urbanizzazione secondaria realizzate e cedute, in forza degli artt. 6 e 7 della convenzione urbanistica del 6.5.2005 e della delibera di G.C. n. 139 del 24.12.2004.
Il ricorrente domanda la condanna al pagamento di € 226.777,58, di cui € 177.167,31 a titolo di capitale, oltre interessi e rivalutazione, e € 111.530,48 a titolo di risarcimento del danno. Il Comune si costituisce e riferisce di aver pagato in corso di causa parte della sorte capitale e di aver offerto gli interessi dalla messa in mora al soddisfo, contestando rivalutazione e maggior danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria comunale. Richiamando il combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 cod. proc. amm., e la pronuncia del Cons. Stato n. 712 del 2025, osserva che il sabato è equiparato ai giorni festivi solo per i termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra cui rientra il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale rileva che il pagamento in corso di causa della somma di € 161.021,00 soddisfa la pretesa quanto alla sorte capitale. Il ricorrente, pur essendovi tenuto secondo gli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova, non ha dimostrato il diritto alla maggior somma di € 16.106,11 invocando il criterio di computo della delibera di G.C. n. 139 del 24.12.2004.
Quanto agli interessi legali, il Comune li ha correttamente computati dalla messa in mora al soddisfo, ma non li ha pagati: la domanda va pertanto accolta in parte qua. Il Collegio richiama la pronuncia della Cass. civ. Sez. I n. 9757 del 2024, secondo cui l’espressione “dal giorno della domanda” contenuta nell’art. 2033 cod. civ. comprende anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora.
Il Tribunale esclude la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione pecuniaria, e nega il maggior danno per difetto di prova. Richiama il TAR Lombardia n. 469 del 2017, per cui la restituzione dell’indebito genera esclusivamente l’obbligazione accessoria di interessi, e la Cass. civ. Sez. I n. 22110 del 2024, secondo cui il riconoscimento del maggior danno non è automatico ma richiede la prova specifica dei fatti costitutivi. Spese compensate in parte per la particolarità delle questioni e il parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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