Piano Casa Puglia, istanza completa in ogni elemento entro il termine (Cons. Stato n. 9794 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina straordinaria dettata dalla legge regionale Puglia n. 14/2009, il termine perentorio per la presentazione dell’istanza edilizia richiede che la domanda sia completa in ogni suo elemento alla data prevista, non essendo sufficiente la sua successiva integrazione nel corso dell’istruttoria. La completezza va valutata in funzione del tipo di intervento richiesto e della possibilità per l’Amministrazione di svolgere un’esame completo ed esaustivo. In sede istruttoria possono essere chiesti chiarimenti o integrazioni di dettaglio, ma non può essere presentata documentazione rilevante per l’identificazione del progetto o attestazioni costituenti condizione di realizzabilità. Il ripristino del termine al 31 dicembre 2021, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della proroga, impone di verificare la completezza a quella data. L’incompletezza dell’istanza legittima il diniego del titolo abilitativo.

Il Fatto

La società appellante presentava il 27 ottobre 2020 al SUAP un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire finalizzato a un intervento di rigenerazione urbana, con demolizione di un impianto produttivo dismesso e costruzione di fabbricati a destinazione residenziale, commerciale ed ERP, in applicazione della legge regionale Puglia n. 14/2009.

Dopo una lunga istruttoria, culminata in ulteriori richieste del 17 novembre 2021 e del 21 dicembre 2022, il Comune adottava il diniego del 30 marzo 2023, rilevando che alla data del 31 dicembre 2021 la pratica era ancora incompleta. Il TAR Puglia, Sez. III, con sentenza n. 690/2024 respingeva il ricorso. La società impugnava la decisione in appello, contestando la sovrapposizione tra fase istruttoria e iniziativa e sostenendo che le modifiche progettuali costituissero sviluppo fisiologico del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato, in continuità con il precedente Sez. IV n. 5508 del 2025, richiama il quadro normativo: la legge regionale n. 20/2022 e l’art. 7 della legge regionale n. 14/2009, che fissava al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione “completa” delle istanze. L’estensione è stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 2023, con ripristino del termine precedente al 31 dicembre 2021.

La Corte chiarisce che l’art. 5 della legge regionale n. 51/2017 ribadisce il requisito della completezza “in ogni suo elemento”, quale riferimento temporale per la normativa applicabile. Il concetto centrale diventa dunque la completezza dell’istanza, valutata in funzione del tipo di intervento e della possibilità per l’Amministrazione di svolgere l’istruttoria in modo esaustivo.

La domanda è completa solo se corredata di tutti gli elementi identificativi dell’intervento e di quelli documentali idonei a consentire la valutazione del progetto nel suo complesso. L’istruttoria è deputata alla verifica dei presupposti per come allegati e comprovati nell’istanza originaria: possono chiedersi chiarimenti o integrazioni di dettaglio, non documentazione rilevante per l’identificazione del progetto.

Nel caso concreto l’istanza risulta incompleta su parametri essenziali: verifica della SUL rispetto all’art. 46 del RET, attestazione del rispetto delle distanze, adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2009 e conformità del progetto ERP al codice degli appalti. L’incompletezza deriva anche dalla complessità dell’intervento, che ha richiesto modifiche progettuali rilevanti e non di modesta entità, tali da rendere necessaria la richiesta di un permesso di costruire convenzionato ex art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La Corte sottolinea che il procedimento di verifica delle urbanizzazioni non era concluso al 31 dicembre 2021 e avrebbe richiesto almeno tutto il 2022. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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