Piano Casa regionale e silenzio assenso: serve il permesso espresso (Cons. Stato n. 9795 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi del Piano Casa regionale non risultano riconducibili al paradigma del silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, ma danno luogo a una fattispecie di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Il contenuto del provvedimento, di assenso o di rigetto, non è predeterminato a monte, poiché l’intervento in deroga è intrinsecamente difforme dai parametri urbanistici e necessita, per definizione, di un permesso espresso che la deroga verifichi nei presupposti e autorizzi sul piano dell’edificabilità eccezionale. Le norme sul Piano Casa attributive di benefici volumetrici sono disposizioni eccezionali, insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica. La completezza dell’istanza va inoltre valutata con riferimento al tipo di intervento e alla possibilità per l’amministrazione di svolgere l’istruttoria, dovendo la domanda essere corredata di tutti gli elementi identificativi e documentali del progetto.
Il Fatto
Una società, proprietaria di fabbricati ricompresi in un compendio produttivo dismesso, presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, ai sensi della legge regionale pugliese n. 14/2009. Seguivano richieste di integrazione documentale, plurimi preavvisi di rigetto e un parere tecnico favorevole condizionato alla determinazione della monetizzazione degli standard.
Il Comune respingeva infine l’istanza, ritenendola incompleta alla data del 31 dicembre 2021, termine ultimo per beneficiare delle misure premiali nel testo originario della legge regionale, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della proroga biennale. Il TAR Puglia respingeva il ricorso. La società appellava deducendo contraddittorietà della condotta comunale, applicabilità del silenzio assenso e completezza dell’istanza già nel 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, esamina prioritariamente i motivi sull’applicabilità del silenzio assenso e sulla completezza della pratica. Sul primo punto richiama i propri precedenti, da ultimo la n. 5508 del 2025, resa proprio sulla legislazione pugliese. La disciplina dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 opera unicamente per i titoli edilizi ordinari.
La circostanza che il Piano Casa sia regolato da leggi regionali differenziate non conduce all’ammissibilità del permesso per silentium. Al contrario, comporta che il contenuto del provvedimento non sia tipizzato a monte, escludendo i presupposti del silenzio assenso. Le misure premiali richiedono un’istruttoria attenta, per l’ampia discrezionalità e la pluralità di presupposti che ne condizionano l’accesso. Non rileva la distinzione tra Piano Casa regionale e riqualificazione di cui al d.l. n. 70/2011, poiché i precedenti richiamati riguardano anch’essi leggi regionali speciali. Ne segue che non opera neppure l’inefficacia del diniego tardivo ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.
Sulla completezza, la Corte ricorda che l’art. 7 della l.r. n. 14/2009 fissava al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze “complete in ogni loro elemento”; la sentenza n. 17/2023 della Corte costituzionale, intervenuta prima del diniego, ha ripristinato il termine originario al 31 dicembre 2021. L’istanza è ritenuta incompleta per la mancanza, a quella data, della relazione sugli standard, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e delle asseverazioni sul risparmio energetico e sul protocollo ITACA, richieste dall’art. 4, comma 4, della legge regionale.
L’asseverazione energetica costituisce requisito essenziale della domanda e condizione di configurabilità dell’istanza. Non sussiste contraddittorietà, avendo il Comune ripetutamente richiesto i documenti mancanti. Irrilevante è l’omessa richiesta di integrazioni nel termine di trenta giorni: era onere dell’istante curare la completezza entro il termine. Il Collegio rileva infine che il diniego è plurimotivato e che il motivo autonomo non contestato sarebbe idoneo a sostenere la decisione, ma ritiene assorbente l’infondatezza nel merito. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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