Piano casa Puglia, silenzio assenso inapplicabile ai titoli derogatori (TAR Puglia n. 317 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso disciplinato dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non opera in relazione alle domande di permesso di costruire presentate ai sensi della normativa regionale sul c.d. piano casa. Il carattere derogatorio di tale disciplina comporta l’inapplicabilità dell’istituto tacito a un procedimento edilizio a sua volta caratterizzato da tratti di deroga rispetto alla disciplina ordinaria, dovendosi salvaguardare la coerenza dell’ordinamento. Ai fini della applicabilità del regime speciale, l’istanza completa in ogni suo elemento richiesta dall’art. 7 L.R. n. 14/2009 presuppone la presenza della documentazione tecnica necessaria all’amministrazione per verificare i presupposti del beneficio in deroga. La dichiarazione di incostituzionalità della proroga non integra un caso di jus superveniens, ma un’invalidità originaria con effetti retroattivi, che non consente di ancorare la disciplina applicabile al momento della domanda quando la stessa risulti incompleta.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare adibito a parcheggio e autolavaggio, presenta in data 30.12.2021 istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione ricostruttiva con premialità volumetriche e cambio di destinazione, invocando la L.R. n. 14/2009 (c.d. piano casa). Il Comune di Bari, con provvedimento del 27.4.2023, notificato il 30.5.2023, respinge l’istanza richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023, che ha dichiarato illegittime le prorroghe del termine derogatorio, facendolo retrocedere al 31.12.2021.
Secondo l’amministrazione, alla data del 31.12.2021 la pratica era priva della relazione relativa agli standard — pervenuta solo il 22.07.2022 — e dell’attestato di sostenibilità ambientale o della dichiarazione sostitutiva. La società impugna il diniego e chiede l’accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso con le sentenze nn. 688, 762, 763 e 997 del 2024, e lo conferma. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’avvenuta formazione del titolo per silentium. La doglianza non è accolta: l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 riguarda le sole domande di permesso di costruire di carattere ordinario. Ammettere il silenzio assenso anche per i procedimenti attratti nell’orbita del piano casa darebbe vita a una normativa eccentrica e incoerente rispetto all’ordinamento.
Quanto alla completezza della pratica, la Sezione chiarisce che il concetto di istanza completa in ogni suo elemento va rapportato al tipo di procedimento avviato. La domanda è completa solo se corredata dei documenti che consentono agli uffici di svolgere gli accertamenti necessari al passaggio dalla fase di iniziativa a quella istruttoria. Poiché il regime derogatorio consente ampliamenti in deroga agli indici urbanistici, l’ente deve poter verificare l’ammissibilità del beneficio e determinare gli oneri correlati all’impatto sul territorio.
Ne deriva che la documentazione tecnica — relazione e planimetrie atte a determinare quantità, qualità e accessibilità delle aree da cedere quale standard — è indispensabile. Quanto alla sostenibilità ambientale, l’art. 4, comma 4, L.R. n. 14/2009 impone l’attestato prima della segnalazione di agibilità e non della SCIA quale titolo edilizio: la tesi della ricorrente muove da un riferimento non pertinente. Il diniego, peraltro, indica in alternativa la dichiarazione attestante l’avverarsi delle prescrizioni.
Infine, il motivo sul tempus regit actum è infondato. L’illegittimità derivante dalla pronuncia costituzionale non è jus superveniens, ma invalidità originaria, con espunzione della norma ab initio. L’art. 7 L.R. n. 14/2009, nel testo risultante dopo la Consulta, ancora espressamente la disciplina applicabile alla domanda presentata entro il 31.12.2021 e completa in ogni sua parte: presupposto che nella specie non ricorre.
La domanda risarcitoria segue la sorte di quella principale. Quanto al danno da ritardo, difetta di supporto probatorio e contrasta con l’incompletezza documentale reiteratamente contestata dall’ente. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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