Nessun risarcimento da sconto illegittimo se il tetto di spesa resta invalicabile (Cons. Stato n. 1692 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni specialistiche alle tariffe decurtate per effetto di una delibera regionale annullata non può ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra tariffe piene e tariffe scontate. Il tetto di spesa contrattualmente assegnato, rimasto fermo per effetto di un atto non impugnato, costituisce fattore causale autonomo che avrebbe comunque impedito la percezione di quel differenziale. Manca, pertanto, il nesso di causalità richiesto dall’art. 1223 cod. civ. e dall’art. 2043 cod. civ., non essendo il pregiudizio conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Il danno risarcibile, ove allegato e provato, sarebbe consistito nei maggiori costi sostenuti per erogare il volume eccedente di prestazioni, e non nella remunerazione extra budget, che la giurisprudenza esclude.

Il Fatto

Con D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 la Regione Sardegna aveva previsto, per il triennio 2018-2020, l’applicazione alle tariffe della specialistica ambulatoriale dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. La delibera è stata annullata in parte qua dal TAR Sardegna con la sentenza n. 981/2018, che ha recepito l’indirizzo del Cons. Stato n. 4902 del 10 agosto 2018, secondo cui lo sconto non operava oltre il 31 dicembre 2008.

Con successiva D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018 la Regione ha applicato le tariffe non scontate, ma ha sterilizzato l’incremento attraverso la riduzione del volume delle prestazioni, mantenendo invariato il tetto di spesa. La struttura ha chiesto il ristoro del preteso lucro cessante, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito a tariffa integrale. Il TAR ha rigettato la domanda per difetto di nesso causale, di prova del danno e di colpa. La struttura ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo eziologico. La rimodulazione del volume delle prestazioni è stata disposta dalla D.G.R. n. 61/26 del 2018, mai impugnata nella parte relativa al mantenimento dei tetti. La disciplina contrattuale del 2018 è stata quindi novellata con effetto retroattivo, in coerenza con l’art. 11 del contratto e con l’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992. Ciò di cui l’appellante si duole è la mancata applicazione della delibera annullata proprio nella parte in cui escludeva lo sconto solo dal 2018 e non dal 2010: donde la conferma della statuizione sulla carenza del nesso causale, assorbente ogni altra questione.

Quanto alla quantificazione, la Corte ribadisce che la pretesa di remunerare a tariffa piena l’originario volume contrattuale si pone in conflitto con l’atto non impugnato e con la giurisprudenza che esclude corrispettivi extra tetto (Cons. Stato n. 2837/2024). L’esistenza del tetto di spesa opera come fattore causale estraneo: anche in assenza dello sconto la struttura non avrebbe percepito il differenziale richiesto. Difettano dunque i requisiti dell’art. 1223 cod. civ. e il bene della vita preteso.

Il Collegio precisa poi l’unica pretesa astrattamente esperibile: quella rapportata ai maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni eccedenti. Essa però non corrispondeva al petitum del ricorso di primo grado e, comunque, difettava del minimo elemento di prova. Sul punto la Corte richiama la distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, secondo Cons. Stato n. 4339/2025: spetta a chi agisce dedurre, qualificare e quantificare il danno, senza che il giudice possa sostituire pretese inammissibili né attivare d’ufficio mezzi istruttori.

La C.T.U. richiesta non era surrogabile, mancando un principio di prova dell’an del danno. La documentazione prodotta si limitava alle fatture, coerente con un’impostazione aritmetica della domanda. In applicazione della ragione più liquida, la Sezione ritiene assorbiti gli ulteriori motivi sull’elemento soggettivo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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