Cessazione interesse e obbligo di provvedere nel Contratto di quartiere (TAR Puglia n. 327 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va dichiarata quando, nelle more del giudizio, la situazione sostanziale dedotta risulti modificata in modo tale che il progetto originariamente impugnato non sia più del tutto sovrapponibile a quello in itinere. In tal caso il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Resta invece integro l’obbligo di provvedere dell’amministrazione sull’istanza di sottoscrizione della convenzione, quando l’inerzia perduri nonostante l’assegnazione definitiva del lotto al soggetto attuatore. Il giudice amministrativo, non definitivamente pronunciando, può ordinare una puntuale relazione istruttoria all’amministrazione, fissando termine e successiva udienza di trattazione, lasciando al definitivo il regolamento delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Barletta ha revocato parzialmente le determinazioni del 2004 relative ai bandi dei Contratti di quartiere II per l’intersettore della zona P.E.E.P., insieme alla delibera di Giunta che aveva demandato la revoca. La vicenda riguarda un programma di rigenerazione urbana risalente agli anni Duemila, in cui gli interventi privati di edilizia convenzionata e residenziale costituivano la principale fonte di finanziamento.
Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato anche la deliberazione commissariale del 2022 di ridefinizione dell’intersettore e, da ultimo, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla propria istanza di sottoscrizione della convenzione, oltre al risarcimento del danno per il ritardo. Nel corso del giudizio è intervenuta l’assegnazione definitiva del lotto, ma è rimasta l’inerzia sulla convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta innanzitutto la sorte dei primi tre atti processuali. La ricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere; il Tribunale rileva tuttavia che, dall’esito della discussione, il progetto non risulta del tutto sovrapponibile a quello originario. Da qui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità degli stessi ai sensi del art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto al terzo atto di motivi aggiunti, il Tribunale sottolinea il comportamento del Comune resistente. Quest’ultimo aveva depositato un’istanza congiunta di rinvio, motivata dalla possibile e imminente approvazione consiliare dello schema di convenzione disciplinante la permuta e i rapporti con il soggetto attuatore. In seguito, però, l’amministrazione non ha più prodotto documenti né elementi di novità rispetto alla definizione del contenzioso.
Tale inerzia rende necessario acquisire una puntuale e precipua relazione dell’amministrazione sullo stato della vicenda, da depositare telematicamente entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il Tribunale non si pronuncia definitivamente sul terzo ricorso e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 4 novembre 2025.
Il regolamento delle spese resta riservato al definitivo. L’obbligo di provvedere dell’amministrazione viene dunque presidiato attraverso lo strumento istruttorio, coerentemente con la richiesta della ricorrente di fissazione del termine e nomina di commissario ad acta, questione che resta sub iudice.
Nota della Redazione
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