Rigetto FER-PAS per carenza progettuale generica e contraddittoria, annullato (TAR Lombardia n. 191 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale opposto a una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 è illegittimo per eccesso di potere quando si fondi sul carattere asseritamente preliminare della documentazione progettuale, profilo mai contestato nel corso della lunga interlocuzione procedimentale e contraddetto dagli atti, che attestano un dettaglio esecutivo. La procedura è ascrivibile al genus della SCIA e risponde al favor legislativo per le fonti rinnovabili: il diniego che riveli una contrarietà dell’ente alla realizzazione dell’impianto integra sviamento di potere. Le questioni relative alla viabilità esulano dall’oggetto della FER-PAS. L’annullamento consente la realizzazione dell’impianto, decorso il termine di trenta giorni.

Il Fatto

Una società agricola intendeva realizzare un impianto alimentato a fonti rinnovabili per la produzione di biometano, mediante trattamento dei reflui zootecnici degli allevamenti bovini del territorio. A tal fine presentava al Comune, in data 28.7.2023, richiesta di autorizzazione secondo la procedura abilitativa semplificata. L’istanza era preceduta da una domanda del 2021, poi ritirata, e da una del 2022, rigettata per ragioni attinenti al verde perimetrale, all’impatto odorigeno, alla titolarità dei terreni e alla viabilità.

Dopo l’avvio del procedimento e la convocazione della conferenza di servizi, la società produceva le integrazioni richieste. Il Comune emetteva quindi un preavviso di rigetto, seguito da ulteriori produzioni, e infine il provvedimento di diniego del 30.11.2023. La società impugnava il diniego davanti al TAR, con riserva di chiedere il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva con atto di mero stile ed eccepiva in memoria l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Legittimazione e interesse si valutano sulla base del provvedimento impugnato, emesso nei confronti della ricorrente a fronte di un’istanza ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 di contenuto lesivo. Nella sezione sui titoli del richiedente la società aveva richiamato la dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità dell’area, senza contestazioni in tal senso da parte dell’amministrazione, che aveva negato per ragioni affatto diverse.

Nel merito il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis, delinea una procedura ascrivibile al genus della SCIA, con applicazione concreta del principio di liberalizzazione, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 130 del 4.1.2023 e da C.d.S., Sez. IV, n. 3990 del 2.5.2024. Il Comune può opporre l’ordine motivato di non effettuare l’intervento o adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

La determinazione impugnata è affetta da eccesso di potere sotto più profili. È innanzitutto contraddittoria: riconosce che la documentazione tiene conto delle richieste formulate in sede di preavviso, ma la ritiene elaborata con livello preliminare e non esecutivo. Un tale profilo deficitario, generico, non era mai stato eccepito nella pregressa interlocuzione. Le carenze specificamente lamentate nel preavviso risultano documentalmente colmate dalle produzioni successive.

Il Collegio aggiunge che la documentazione prodotta appare connotata da un dettaglio nient’affatto preliminare, per la compiutezza della relazione tecnico-illustrativa e dello studio viabilistico. Il diniego rivela così uno sviamento di potere e una contrarietà dell’ente alla realizzazione dell’impianto, in distonia con il favor legislativo per le rinnovabili. Le questioni di viabilità, peraltro, esulano dall’oggetto della FER-PAS.

Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento del provvedimento: la società potrà realizzare l’impianto, essendo decorso il termine di trenta giorni ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 28/2011. È invece respinta la domanda risarcitoria, formulata con riserva generica, per difetto di allegazione dell’elemento soggettivo, del danno effettivo e del nesso eziologico, dovendosi richiamare C.d.S., Sez. VII, n. 3094 del 27.3.2023. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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