Piano cave scindibile per ambiti e ricorso cumulativo inammissibile (TAR Lombardia n. 167 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano cave è atto pianificatorio plurimo, scindibile in tante determinazioni amministrative distinte quanti sono gli ambiti territoriali estrattivi (ATE), ciascuna retta da un’autonoma scheda d’ambito e da un procedimento distinto, ancorché formalmente contestuale. Ne consegue che il ricorso collettivo, proposto da più soggetti titolari di situazioni sostanziali non identiche, e cumulativo, riferito a più ATE con censure differenti per oggetto e causa petendi, è inammissibile quando difettino i presupposti dell’identità delle situazioni e della connessione trasversale dei vizi idonea a giustificare la trattazione congiunta. È parimenti inammissibile per genericità il motivo che contesti in modo indifferenziato il difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali, non essendo l’amministrazione tenuta a puntuale riscontro analitico di ogni rilievo, ma solo a un complesso di argomentazioni fondanti le scelte operate.
Il Fatto
Due società operanti nel settore estrattivo impugnavano davanti al TAR Lombardia le determinazioni del nuovo piano cave della provincia di Brescia relative a quattro ambiti territoriali estrattivi: g26 (areale B), g42, g43 e g44. Il ricorso investiva l’adozione provinciale, le deliberazioni di giunta regionale di trasmissione della proposta e la deliberazione consiliare regionale di approvazione definitiva, quest’ultima unica immediatamente lesiva.
Le censure concernevano, per ciascun ambito, profili diversi: l’impossibilità di elaborare un progetto di scavo conforme alle norme tecniche nel g26, il mancato riconoscimento di volumetrie nel g43, la fascia di rispetto di 75 metri nel g44, lo stralcio di una porzione triangolare nel g42, di cui era titolare la sola controllata. Un ultimo motivo contestava in via trasversale la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la natura dell’atto impugnato. Il piano cave è atto plurimo rivolto a una pluralità di destinatari, nel quale sono individuabili tante determinazioni distinte quante sono le schede d’ambito, ciascuna frutto di un iter autonomo e disciplinante un ATE con caratteristiche fisiche e giuridiche differenti, gestito da operatori diversi. Il piano è dunque scindibile in tanti provvedimenti quanti sono gli ambiti.
Su questa premessa il Tribunale rileva il duplice vizio di struttura del ricorso. Quanto al profilo collettivo, richiama il principio secondo cui occorre verificare l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, cioè l’identità dell’oggetto delle domande e dei motivi di censura (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1775 del 2023): identità che non sussiste, poiché uno degli ATE è riferibile alla sola controllata, distinta soggettività giuridica, mentre la controllante non ha legittimazione a impugnarne le previsioni.
Quanto al profilo cumulativo, la Corte richiama l’orientamento per cui la deroga alla regola dell’impugnabilità di un solo provvedimento è ammessa quando i vizi dedotti colpiscono nella stessa misura i diversi atti, sì da far residuare una identità di causa petendi (Cons. Stato, Sez. V, n. 7682 del 2024). Nel caso concreto, invece, l’interesse sostanziale e le ragioni demolitorie sono affatto distinti per ciascun ambito, né le critiche attinenti un ATE hanno relazione con quelle relative a un altro. La presentazione di separati ricorsi non avrebbe offerto un mezzo di tutela di minor livello: l’accorpamento di quattro ricorsi in un unico atto resta perciò privo di giustificazione.
Il motivo sulla partecipazione procedimentale è dichiarato a sua volta inammissibile per genericità: non è precisato dove l’amministrazione avrebbe omesso il riscontro alle osservazioni, e dagli atti tale omissione non risulta sostenibile. Il Collegio precisa che l’amministrazione non era tenuta a minuzioso riscontro di ogni rilievo, ma solo a fornire il complesso delle argomentazioni fondanti le scelte operate. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo insieme, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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