Ricorso inammissibile se non impugna la delibera di acquisto demaniale (TAR Calabria n. 1544 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui si contesti l’erronea esclusione di determinate particelle dall’elenco dei beni ricompresi nel compendio demaniale alienato in favore del Comune, allorché non sia stata impugnata la delibera che approva quel medesimo elenco. La mancata impugnazione del presupposto preclude al giudice amministrativo ogni accertamento sulla fondatezza della censura. L’ordinanza di demolizione che si fondi su una pluralità di ragioni autonome resta inoltre sorretta dalla sola motivazione non contestata, costituita dalla realizzazione dei manufatti in assenza di autorizzazione sismica e del nulla osta di cui all’art. 54 cod. nav. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sostenerne la validità in sede giurisdizionale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 61 del 18 ottobre 2023 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di tre corpi di fabbrica — una struttura abitativa a due piani, un immobile commerciale a un piano e capannoni in lamiera adibiti a deposito — realizzati su area demaniale.

La tesi dei ricorrenti muove dalla legge n. 81/1973, che aveva previsto la vendita al Comune del quartiere demaniale “Pennello”. Secondo la difesa, l’area su cui insistono i manufatti sarebbe stata erroneamente esclusa dal compendio trasferito con il contratto del 29 maggio 2012, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione per violazione dell’art. 1 della legge n. 81/1973. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della delibera consiliare e del contratto di vendita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la tardività della memoria depositata dai ricorrenti il 13 settembre 2024, non utilizzabile ai fini della decisione. Nel merito, osserva che sulla vicenda si è già pronunciato questo TAR con sentenza n. 818/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5760/2024, senza che siano emersi elementi per discostarsi da quelle valutazioni.

Sul piano dell’ammissibilità, la censura dei ricorrenti investe l’errore asseritamente commesso dall’Amministrazione al momento dell’approvazione della delibera di acquisto del compendio, consistente nel mancato inserimento delle particelle interessate nell’elenco dei beni alienati. Poiché la delibera non è stata impugnata, è precluso ogni accertamento in merito alla fondatezza della doglianza: il provvedimento presupposto è ormai incontestabile e la censura non può essere recuperata in via indiretta.

Il ricorso è comunque infondato nel merito. Il Comune ha accertato la realizzazione dei manufatti in assenza di autorizzazione sismica e del nulla osta previsto dall’art. 54 cod. nav., e sul punto i ricorrenti non hanno formulato alcuna deduzione. La mancata contestazione di tale profilo vale a sorreggere la legittimità dell’atto, trattandosi di atto plurimotivato: in presenza di una pluralità di ragioni indipendenti e autonome, il rigetto delle censure rivolte a una sola di esse rende superfluo l’esame delle altre, secondo il principio richiamato dalla Cons. Stato, Sez. V, n. 4791 del 2022 e dalla Cons. Stato, Sez. VI, n. 10480 del 2022.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza di appello, ha ulteriormente precisato che l’estraneità delle censure rispetto alla mancanza dei necessari titoli edilizi costituiva motivazione da sola sufficiente a sorreggere l’ordinanza di demolizione, richiamando la sentenza della Sezione n. 11282 del 28.12.2023. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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