Piano di rientro sanitario e partecipazione procedimentale: legittimo il POS commissariale (TAR Molise n. 76 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Commissario ad acta che adotta il Piano operativo sanitario regionale è atto amministrativo a contenuto programmatorio e generale e, come tale, è sottratto all’applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in materia di diritti partecipativi, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario il regime applicabile è quello speciale del commissariamento, che rende inoperanti le regole ordinarie di pianificazione di cui all’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 502 del 1992 e non impone il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci e delle parti sociali. Le esigenze di contenimento della spesa rendono recessive le garanzie partecipative degli enti esponenziali della cittadinanza. Le censure che contestano genericamente l’inadeguatezza del Piano, senza allegare specifici parametri giuridici violati, non superano il vaglio di ammissibilità e sono comunque infondate.
Il Fatto
Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise ha adottato, con decreto n. 94 del 9 settembre 2021, il Programma Operativo Sanitario per il triennio 2019-2021. Associazioni di tutela della sanità pubblica, comitati di cittadini e alcuni Comuni hanno impugnato il decreto e il Piano, deducendo la mancata partecipazione delle parti sociali e della Conferenza dei Sindaci alla fase di redazione e l’inadeguatezza sostanziale delle previsioni programmatorie.
In sede cautelare il Tribunale ha respinto le istanze di sospensione per difetto di attualità del danno, ravvisando la natura solo programmatoria dell’atto. Il Consiglio di Stato ha confermato le ordinanze, ribadendo che il Piano non è immediatamente lesivo e che gli effetti pregiudizievoli potranno derivare solo dai successivi provvedimenti attuativi. Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il TAR è giunto alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, respingendo tutti i gravami nel merito. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha confermato l’orientamento già espresso con la sentenza n. 168 del 22.05.2023: il decreto impugnato, in quanto atto di pianificazione e programmazione generale, non determina alcun pregiudizio immediato e diretto nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Il Collegio ha richiamato l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, a norma del quale le disposizioni sui diritti partecipativi non si applicano all’attività diretta all’emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. La doglianza sulla mancata audizione delle parti sociali è stata quindi rigettata in radice.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura di violazione dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 502 del 1992. Il Tribunale ha accolto la tesi erariale secondo cui tali disposizioni, dedicate alla pianificazione sanitaria ordinaria, non operano nelle Regioni commissariate, dove vige il regime speciale del piano di rientro. Il baricentro dell’attività programmatoria si sposta dalla consultazione degli enti locali al coinvolgimento dei livelli ministeriali, attenti ai vincoli economici assunti in sede di rientro.
Richiamando l’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 e l’art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006, il Collegio ha ribadito il carattere vincolato degli atti di attuazione del Piano. Ha inoltre osservato che l’art. 2, comma 78, della legge n. 191 del 2009 non contempla la partecipazione della Conferenza dei Sindaci al procedimento di approvazione dei piani operativi sanitari, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3201 del 2016 e n. 5749 del 2017.
Quanto al secondo motivo, il TAR ne ha dapprima segnalato il problematico superamento del vaglio di ammissibilità ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm., per l’assenza di precisi parametri giuridici violati. Nel merito, ha qualificato le doglianze come un cahier de doléances sulle disfunzioni del sistema sanitario regionale, privo di argomenti idonei a fondare un giudizio di illegittimità. Il documento della Conferenza dei Sindaci del 12.10.2021 non costituisce parametro normativo. Il giudice amministrativo non può travalicare i limiti delle proprie attribuzioni sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. I ricorsi sono stati respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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