Ricorso per silenzio inammissibile se cumula istanze eterogenee prive di motivi (TAR Abruzzo n. 695 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è inammissibile quando il ricorrente cumula in un unico giudizio una pluralità di istanze dal contenuto eterogeneo, riferite a procedimenti autonomi e privi di connessione, omettendo di articolare motivi specifici per ciascuna di esse. L’onere di determinatezza della domanda impone di individuare, istanza per istanza, il procedimento asseritamente avviato, la sua natura, il termine di conclusione, la fonte dell’obbligo di provvedere, il contenuto dell’atto richiesto e la condotta omissiva imputata. La mera elencazione cronologica delle richieste non surroga l’esposizione dei motivi, poiché richieste di sopralluogo edilizio, domande di accesso agli atti, istanze informative e solleciti seguono regimi giuridici distinti. Il difetto di specificazione impedisce di delimitare il thema decidendum e legittima la declaratoria di inammissibilità, con conseguente revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile e di un locale commerciale nel Comune de L’Aquila, ha indirizzato all’amministrazione, tra luglio 2025 e febbraio 2026, una serie numerosa di istanze. Alcune chiedevano sopralluoghi per presunte irregolarità edilizie e l’adozione di provvedimenti di repressione; altre riguardavano l’accesso agli atti su titolarità di aree, manufatti e infrastrutture; altre ancora sollecitavano verifiche su alberi, tombini e segnaletica stradale.
Ritenendo che nessuna delle richieste avesse ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto un unico ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna del Comune a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per genericità e indeterminatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Il rilievo centrale è che il ricorrente ha riunito in un solo giudizio una serie di istanze dal contenuto del tutto eterogeneo, riferibili a procedimenti autonomi e privi di connessione, senza attivare un giudizio distinto per ciascuna situazione.
L’eterogeneità non è un dato formale. Le richieste di sopralluogo in materia edilizia e di vigilanza sul territorio non coincidono, quanto a presupposti, oggetto e possibile esito, con le domande di ostensione o trasmissione di atti, con le richieste informative sulla titolarità di beni o manufatti, con le segnalazioni su opere e infrastrutture e con i solleciti riferiti a comunicazioni precedenti. Il ricorso le accomuna invece mediante una censura indistinta, senza distinguere i regimi giuridici applicabili e quindi le norme asseritamente violate.
Il Tribunale rileva inoltre il difetto dei motivi. Il ricorrente si limita a richiamare l’obbligo generale della p.a. di provvedere e a citare pronunce del giudice amministrativo su vicende diverse. Non individua, per ciascuna istanza, il procedimento avviato, la sua natura, il termine di conclusione, la fonte dell’obbligo, il contenuto dell’atto richiesto e la condotta omissiva imputata. La elencazione cronologica delle comunicazioni non vale a surrogare l’esposizione dei motivi.
Neppure la domanda conclusiva supera il vaglio: essa pretende la conclusione dei “relativi procedimenti” senza indicare quali siano stati effettivamente instaurati, quali restino pendenti, quali provvedimenti tipici dovrebbero essere adottati e quali termini normativi si applichino. La domanda risulta così priva della necessaria determinatezza processuale, con l’effetto di rendere impossibile delimitare il thema decidendum.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori. Il Collegio dispone inoltre la revoca del gratuito patrocinio concesso in via provvisoria, poiché l’inammissibilità manifesta del ricorso per evidente cumulo di domande eterogenee preclude il beneficio.
Nota della Redazione
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