Nessun commissariamento se il Comune ha già escluso l’abuso edilizio (TAR Lombardia n. 713 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere sostitutivo che l’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 attribuisce alla Provincia presuppone l’inerzia del Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. Non ricorre alcuna inerzia, e il commissariamento è quindi illegittimo, quando l’Ente locale abbia assunto una posizione espressa e motivata sulla vicenda, escludendo l’annullamento in autotutela dei titoli abilitativi. Il giudizio di legittimità investe la sola determinazione provinciale di non intervento, non la correttezza dell’operato comunale, che resta estraneo al thema decidendum se non impugnato. Il potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi spetta all’ente che li ha rilasciati o, in via sostitutiva, alla Regione, secondo la ripartizione dell’art. 39 del TUE e della legge regionale.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di aree nel Comune di Pianello del Lario, confinanti con il fondo su cui la società controinteressata ha realizzato un’unità produttiva, collocata all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 R.D. n. 1265 del 1934. A seguito di un’indagine penale conclusasi con l’assoluzione del legale rappresentante della società, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di esercitare i poteri di vigilanza e repressione previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.

Di fronte all’asserita inerzia comunale, gli istanti si sono rivolti alla Provincia di Como perché intervenisse in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del TUE e dell’art. 49 L.R. n. 12 del 2005. Con nota del Dirigente del Settore Programmazione Territorio e Parchi la Provincia ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per il commissariamento, rilevando che il Comune aveva comunque preso posizione. Contro tale nota è proposto il ricorso, affidato a un unico motivo, per l’annullamento del diniego.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude ogni interruzione del processo. I difensori della controinteressata hanno depositato il certificato di morte del legale rappresentante della società e chiesto la declaratoria di interruzione. Il Tribunale osserva che il decesso della persona fisica che rappresenta una persona giuridica non produce alcun effetto interruttivo, perché la società non si estingue per la morte del suo rappresentante: richiama sul punto Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza n. 2817 del 6.2.2018, oltre a TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza n. 1230 del 14.6.2018 e TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 311 del 24.5.2016.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Provincia ha rilevato che il Comune ha in più occasioni assunto una posizione precisa. Con una prima nota del 18.11.2015 ha escluso l’esistenza dell’abuso edilizio sotto il profilo amministrativo, richiamando anche una nota dell’ASL circa l’assenza di motivi ostativi al rilascio dei titoli. Con una seconda nota del 20.11.2015 ha evidenziato che tutte le opere realizzate sono conformi ai provvedimenti autorizzativi rilasciati.

Da qui il nucleo della decisione. I ricorrenti non hanno impugnato nessuna delle note comunali, e il Comune non è neppure parte del giudizio. Il controllo del giudice amministrativo investe la sola legittimità della determinazione provinciale di non intervento, non la pretesa illegittimità dell’operato comunale. La decisione della Provincia di non attivare il potere sostitutivo appare quindi legittima, proprio perché il Comune aveva ribadito la legittimità dei titoli edilizi e non versava in una situazione di inerzia.

Il Collegio aggiunge, per completezza, che è corretta anche l’affermazione del provvedimento secondo cui il potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi spetta all’ente che li ha rilasciati oppure, in via sostitutiva, alla Regione, in forza dell’art. 39 del TUE e degli artt. 49 e 50 L.R. n. 12 del 2005. Il ricorso è pertanto respinto. La peculiarità delle questioni trattate e il particolare andamento della controversia inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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