Interdittiva antimafia e rapporti di parentela del convivente: legittimo il provvedimento (TAR Sicilia n. 3702 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione dell’informativa antimafia interdittiva, l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela e di convivenza tra il titolare dell’impresa e soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, allorché tali rapporti, per natura, intensità e caratteristiche concrete, lascino ritenere secondo criteri di verosimiglianza che le decisioni sull’attività imprenditoriale possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Il pericolo di infiltrazione va valutato in modo unitario e non atomistico, secondo un giudizio induttivo di tipo probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, e non richiede la prova dell’intervenuta infiltrazione né un accertamento di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. La circostanza che il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. non costituisca di per sé reato spia non ne esclude la rilevanza quale elemento del quadro indiziario. È quindi legittimo il provvedimento che valorizzi la convergenza tra legami familiari e cointeressenze economiche.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale impugna il decreto con cui la Prefettura le contesta l’interdizione ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, per il pericolo di infiltrazione mafiosa. La ricorrente deduce di essere immune da pregiudizi penali e di essere stata attinta solo per il rapporto di convivenza con un soggetto rinviato a giudizio, insieme ai propri genitori e ad altri congiunti, nell’ambito di una vasta operazione per associazione per delinquere, estorsione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il provvedimento valorizza anche le condanne e i procedimenti che coinvolgono i parenti del convivente, tra cui soggetti legati ad associazioni di tipo mafioso.

La ricorrente censura il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe applicato l’assunto secondo cui il parente di un mafioso sarebbe anch’egli mafioso, senza autonomo accertamento sulla posizione della titolare. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza collegiale; la causa giunge alla decisione all’esito dell’udienza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche della materia: l’informativa presuppone concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne condizionata. La misura risponde alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica Amministrazione, e non ha natura sanzionatoria. Da ciò deriva che non occorre provare l’infiltrazione, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre il pericolo di ingerenza.

Sul piano probatorio, il giudizio è di tipo probabilistico e si fonda sul criterio del più probabile che non; gli elementi possono anche non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito assolutorio. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 5410 del 2018 e Cons. Stato, sez. III, n. 7601 e n. 7625 del 2023, nonché la Corte cost. n. 57 del 2020, che ha escluso il contrasto degli artt. 89-bis e 92 d.lgs. n. 159/2011 con gli artt. 3 e 41 Cost.

Nel merito, il Tribunale ritiene il ricorso infondato. I rapporti di parentela non sono valorizzati in modo isolato: tutti i terreni condotti in affitto dalla ricorrente appartengono ai genitori del convivente, e il convivente con i suoi familiari è imputato nello stesso procedimento per truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. Emerge quindi un intreccio tra legami familiari e cointeressenze economiche dal quale è possibile inferire il rischio di condizionamento.

Quanto alla censura sulla natura non spia del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il Collegio osserva che la sentenza Corte cost. n. 178 del 2021 ha escluso la rilevanza automatica della fattispecie, ma non la sua valutazione in un complessivo quadro indiziario; il Prefetto può quindi desumerne, unitamente ad altri indici, il tentativo di infiltrazione. Alla luce di tali principi il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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