Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso pro quota costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 4263 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto prima del 25 luglio 2021, trova applicazione l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di stipula, come richiamato dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nel testo modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Ai costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; ai costi up front si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Le imposte e gli oneri erariali non sono retrocedibili, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta in adempimento di un obbligo legale. L’eccezione di sospensione fondata su un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è accolta, non sussistendo alcun obbligo di sospensione in capo all’organo extragiudiziario né un’ipotesi di litispendenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato il 10.11.2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e lo aveva estinto anticipatamente nel febbraio 2025. Dopo aver esperito senza esito il reclamo, ha chiesto all’ABF la restituzione di € 1.456,00 a titolo di quota non maturata delle commissioni e degli oneri contrattuali, oltre agli interessi legali dal giorno dell’estinzione.

L’intermediario convenuto non si è costituito: si è presentato un diverso intermediario del medesimo gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto per cessione di ramo d’azienda, dal 1°.09.2025, i contratti e i rapporti giuridici già facenti capo al convenuto. Nel merito ha eccepito la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia sull’art. 16 della Direttiva 2008/48 e ha sostenuto la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, qualificate come up front.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione passiva. Il destinatario del ricorso è un intermediario, mentre le controdeduzioni provengono da altro soggetto, titolare del rapporto dopo la cessione di ramo d’azienda. Secondo il Collegio si configura una sorta di intervento volontario del legittimato passivo sostanziale, figura affine ma non identica alla successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. e alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. La pronuncia può quindi essere resa nei confronti dell’intermediario costituitosi, che gestisce il rapporto.

L’eccezione di sospensione è respinta. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione il giudice che ha rimesso la questione, non ogni altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda una fattispecie analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra cui non rientra quella in esame, e manca comunque la comunanza di parti necessaria per una litispendenza.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi, in continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: ai costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, ai costi up front la curva degli interessi, in assenza di diversa previsione pattizia. Quanto alle imposte di bollo, si tratta di voci non retrocedibili.

Passando al calcolo, il Collegio ricostruisce il piano di ammortamento: il contratto originario prevedeva 120 rate, ma il 1°.12.2022 è stato rimodulato su 98 rate. Le rate scadute al momento dell’estinzione risultano pari a 49, non 50 come sostenuto dalla ricorrente. Le spese di istruttoria sono quantificate in € 800,00, al netto delle imposte di bollo di € 16,00, e insieme alle commissioni di intermediazione sono qualificate come up front. Applicando i criteri indicati e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio riconosce alla ricorrente € 924,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, con parziale accoglimento del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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