Piena conoscenza dell’atto lesivo e decorrenza del termine di impugnazione (Cons. Stato n. 4698 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, la piena conoscenza dell’atto richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non postula la conoscenza integrale del provvedimento, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire. La successiva istanza di accesso agli atti, se presentata dopo il maturare di tale consapevolezza, non è idonea a differire il dies a quo dell’impugnazione. L’istituto dei motivi aggiunti propri, previsto dall’art. 43 cod. proc. amm., è funzionale all’ampliamento della causa petendi mediante censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti o della conoscenza integrale del provvedimento, entro il nuovo termine di sessanta giorni. Il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020 in materia di contratti pubblici non è estensibile in via automatica a settori che non ricevono analoga conformazione sul piano del diritto sostanziale e processuale.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico realizzato in forza di autorizzazione unica regionale, con il relativo elettrodotto di collegamento in media tensione lungo le strade comunali. A seguito di un sopralluogo del 28 giugno 2023 riscontrava che un altro cavidotto in media tensione, realizzato da altra società per l’allacciamento di un diverso impianto, intersecava in due punti il proprio, a distanza ravvicinata e a ridotta profondità dal piano stradale.
Con ricorso notificato l’8 luglio 2024 impugnava il provvedimento comunale che aveva autorizzato le opere di scavo, lamentando la violazione della disciplina sulle interferenze tra impianti. Il TAR Puglia dichiarava il ricorso irricevibile, ritenendo che la società avesse piena contezza della lesività sin dal sopralluogo. Proponeva quindi appello, invocando il principio secondo cui il ricorso può essere proposto solo dopo la piena conoscenza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, osservando che la nozione di piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto. È sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne comportano la lesività, così da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire, secondo il richiamato Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018.
La conclusione trova conferma sistematica nella disciplina dei motivi aggiunti propri di cui all’art. 43 cod. proc. amm., la cui funzione è ampliare la causa petendi mediante censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti o della cognizione integrale del provvedimento, entro il nuovo termine di sessanta giorni, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 962 del 2020 e da CGARS n. 543 del 2022. L’impostazione dell’appellante priverebbe l’istituto di gran parte della sua utilità.
Il Collegio individua il punto di equilibrio tra la tutela giurisdizionale e la certezza delle situazioni giuridiche: chi si avvede di un insediamento presumibilmente illegittimo è onerato di presentare istanza di accesso per acquisire le informazioni necessarie. La richiesta tardiva di accesso non può però differire il termine, altrimenti si rimetterebbe all’arbitrio del ricorrente l’individuazione del dies a quo, con abuso del processo e lesione dell’interesse pubblico alla stabilizzazione.
Quanto all’invocata Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, il Collegio rileva che essa opera nel peculiare settore dei contratti pubblici, conformato da regole europee sostanziali e processuali. Alla luce del principio di attribuzione, i principi ivi affermati non sono estendibili in via automatica a materie prive di analoga conformazione.
Nel caso concreto, la società aveva già piena contezza della lesività sin dal sopralluogo, come confermato dalla comunicazione del 3 agosto 2023, con cui aveva analiticamente esposto le interferenze. Avrebbe quindi dovuto presentare istanza di accesso non appena conosciuta l’esistenza dell’impianto ritenuto lesivo. Respinto anche il terzo motivo sulla domanda risarcitoria, formulata oltre il termine dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., e assorbito il secondo, l’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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