PIF immediatamente esecutivo e ordine di demolizione per opere abusive (TAR Lombardia n. 47 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di indirizzo forestale non ha natura meramente ricognitiva: la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco in esso stabilite sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 48 l. reg. Lombardia n. 31/2008. Ne consegue che la SCIA avente ad oggetto interventi in area ricompresa nel PIF, priva della necessaria autorizzazione dell’ente forestale, è inefficace e non legittima le opere realizzate. Il Comune non è tenuto a esercitare previamente il potere inibitorio sulla segnalazione, potendo legittimamente azionare il potere sanzionatorio dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I manufatti di dimensioni non modeste e con autonoma funzionalità non integrano la nozione di pertinenza urbanistica. Il giudice che condivide gli esiti della verificazione non è tenuto a confutare analiticamente le osservazioni dei consulenti di parte, restando queste implicitamente disattese.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la rimozione dell’intubamento di un tratto di roggia, la demolizione di due volumi prefabbricati, il ripristino della pavimentazione esterna e la demolizione di una porzione di edificio insistente su area ricompresa nel Piano di indirizzo forestale provinciale.

Il ricorrente ha censurato la tardività dell’esercizio del potere inibitorio rispetto alla SCIA presentata nel 2019, il difetto di istruttoria e di partecipazione, l’errata individuazione del corso d’acqua intubato e la natura meramente ricognitiva del PIF. Ha inoltre invocato il proprio affidamento sulla destinazione edificabile dell’area e domandato il risarcimento del danno. Il Tribunale, disposta verificazione, ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inutilizzabili i documenti depositati oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73 cod. proc. amm., di natura perentoria e posta a presidio del contraddittorio. Ha poi respinto come pretestuosi i rilievi avverso la verificazione: il ritardo di cinque giorni nel deposito della relazione integra una mera irregolarità, avendo il termine natura ordinatoria, e l’espressione “a parere dello scrivente” non inficia gli esiti dell’accertamento.

Ha quindi dichiarato inammissibili le richieste di disapplicazione dello Studio del reticolo idrico minore, del PIF e del verbale di accertamento, poiché non spetta al giudice amministrativo un generale potere di disapplicazione al di fuori degli atti presupposti di natura normativa.

Nel merito, le conclusioni del verificatore hanno smentito la tesi dell’intubamento di un canale artificiale e dell’estraneità delle opere alla perimetrazione del PIF. Il Tribunale ha ribadito che il giudice che condivide i risultati della verificazione esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza necessità di confutare analiticamente le allegazioni dei consulenti di parte.

La tesi della natura meramente ricognitiva del PIF è stata respinta sulla base dell’art. 48 l. reg. n. 31/2008: la delimitazione delle superfici a bosco è immediatamente esecutiva e prevale sull’effettiva presenza del bosco. Quanto ai due volumi prefabbricati, le dimensioni e l’autonomia funzionale ne escludono la qualificazione come pertinenza. La SCIA, infine, non legittima opere non previste dal progetto né interventi in area boscata privi di autorizzazione forestale, con la conseguenza che il Comune ha legittimamente esercitato il potere sanzionatorio. Il rigetto delle censure ha travolto anche l’istanza risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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