Recesso dal conto corrente e canoni non dovuti cessata materia del contendere (ABF Collegio di Bari n. 4023 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiusura del conto corrente a tempo indeterminato costituisce esercizio del recesso disciplinato dall’art. 1855 cod. civ. e comprende la revoca dei servizi accessori, compreso l’home banking, senza che l’esistenza di carte di debito o di credito collegate possa condizionarne l’efficacia. L’intermediario non può tardare la chiusura adducendo l’incompletezza della documentazione o la presenza di operazioni registrate a cavallo della procedura: in presenza di eventuale esposizione debitoria l’estinzione cristallizza un credito liquido ed esigibile della banca. Il ritardo ingiustificato integra violazione dei doveri di correttezza e di diligenza rafforzata e impone la restituzione dei canoni di tenuta conto addebitati dopo la richiesta, salvo quelli riferiti ai mesi in cui il correntista abbia effettivamente operato sul rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con home banking e due carte associate, chiedeva la chiusura del rapporto il 7 luglio 2025. Dopo quattro mesi il conto era ancora aperto, sicché il correntista presentava reclamo il 6 novembre 2025, sollecitando la chiusura e la rettifica del saldo. La banca riscontrava negativamente, sostenendo che il modulo trasmesso via pec non indicava le carte collegate.

Instaurato il contraddittorio, l’intermediario documentava di aver accreditato il saldo attivo il 29 dicembre 2025, comprensivo degli storni dei canoni non dovuti, e di aver chiuso il conto il 5 gennaio 2026, offrendo la rifusione di € 20,00 per il ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente replicava che l’istanza comprendeva anche i servizi abbinati, contestava la congruità della somma liquidata e chiedeva un indennizzo equitativo e la copia degli estratti conto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 1855 cod. civ., che consente il recesso dal conto corrente a tempo indeterminato con preavviso di quindici giorni in mancanza di usi. Accerta quindi che la richiesta del 7 luglio 2025 è rimasta inevasa per quattro mesi e che la chiusura è intervenuta solo il 5 gennaio 2026. Su questo capo ritiene composto il contrasto, senza esprimersi sulla congruità della quantificazione del saldo di chiusura.

Il Collegio censura però la tempistica oltremodo dilatoria. Richiamando i doveri di correttezza e di diligenza rafforzata e il parametro dell’accorto banchiere, ritiene non condivisibili le giustificazioni della banca. Quanto alla prima, il servizio di home banking è fruizione accessoria priva di autonomia negoziale: la richiesta di chiusura ne implica la revoca. L’esistenza di prodotti collegati non condiziona l’efficacia del recesso, perché la chiusura del conto è autonoma.

Neppure il secondo motivo è fondato: anche un saldo negativo non giustifica il rifiuto o il ritardo nelle formalità di chiusura, continuando ad addebitare oneri al titolare; l’estinzione cristallizza semmai un credito liquido ed esigibile della banca. Dal ritardo ingiustificato deriva l’obbligo di restituire le spese di tenuta conto addebitate dopo la richiesta.

Il Collegio verifica quindi le contestazioni sui canoni. Poiché il 7 luglio 2025 il correntista aveva disposto un bonifico di € 13.400,00, il canone di luglio (€ 3,73) è dovuto. Ingiustificato è invece il canone di agosto (€ 5,73), mese in cui la banca ha mantenuto in vita il conto senza operazioni dispositive del cliente.

Le domande nuove introdotte in replica, tra cui l’indennizzo per il ritardo, sono inammissibili perché tardive. Il Collegio esclude comunque un danno giuridicamente apprezzabile, non essendo risarcibili fastidi e dispendi di tempo. Dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, a condizione che la banca restituisca il canone di agosto 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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