Acquisizione del lotto del minore proprietario estraneo all’abuso edilizio (TAR Toscana n. 436 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni abusivi, dell’area di sedime e dell’area ulteriore, prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, opera anche nei confronti del proprietario delle aree che non si sia diligentemente adoperato per rimuovere le opere, pur avendone la materiale disponibilità e la giuridica possibilità. Il proprietario minore d’età, estraneo alla realizzazione dell’abuso, non ha la possibilità di attivarsi autonomamente per la rimozione né di ottenerla dagli autori, tanto più quando questi, esercenti la responsabilità genitoriale, versino in conflitto di interessi. In tal caso l’acquisizione dell’area del minore è illegittima, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di notificare un nuovo ordine di demolizione, portandolo a conoscenza del giudice tutelare. La sanzione pecuniaria per inottemperanza, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, va commisurata alla gravità dell’abuso e al suo impatto sul territorio, non ai costi di ripristino.

Il Fatto

I ricorrenti hanno acquistato nel 2021, in nome e per conto del figlio minorenne, un terreno a destinazione agricola sito nel Comune di Viareggio. Sul fondo hanno realizzato abusivamente un manufatto ad uso abitazione, costituito da due container con veranda, allaccio elettrico e scarico reflui, oltre a due pertinenze per il ricovero degli attrezzi. Il Comune ha ingiunto la rimozione con ordinanza mai impugnata e, accertata l’inottemperanza, ha disposto l’acquisizione dei manufatti, dell’area di sedime e dell’intero lotto, applicando con separata determina la sanzione pecuniaria.

I genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR, contestando la notificazione, l’assoggettamento del minore alla misura acquisitiva, i criteri di individuazione dell’area ulteriore e l’entità della sanzione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura sulla notificazione. Gli atti individuano i destinatari in proprio, quali autori degli abusi, e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale; le relate riportano la firma per ricevuta di uno dei destinatari. L’art. 148 c.p.c., invocato dai ricorrenti, non rileva: la nullità per incertezza sulle generalità del consegnatario non ricorre, e comunque l’atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., come già affermato da Cass. civ., sez. trib., n. 6565 del 2020.

È invece fondata la censura sull’applicazione della misura acquisitiva al minore. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 configura una sanzione per l’inottemperanza all’ordine di rimozione, che la giurisprudenza applica anche al proprietario inerte, pur munito di disponibilità materiale e possibilità giuridica di intervenire (TAR Toscana n. 183 del 2023; TAR Sicilia, Palermo, n. 2094 del 2022; Cons. Stato n. 1648 del 2021; Cons. Stato n. 147 del 2018). Nel caso concreto il proprietario non ha eseguito gli abusi e, per la minore età, non poteva attivarsi per rimuoverli né ottenerne l’eliminazione dagli autori.

Il Collegio valorizza inoltre un profilo di rilievo: l’ordinanza di demolizione non è stata resa nota al giudice tutelare, ma notificata solo ai genitori, autori delle opere e quindi in conflitto di interessi rispetto al figlio proprietario, ciò che ha impedito loro di adottare per suo conto le misure di tutela. Ne segue l’annullamento parziale dell’ordinanza nella sola parte relativa all’acquisizione del terreno e dell’area ulteriore del minore, con salvezza della facoltà di notificare un nuovo ordine di demolizione e di coinvolgere il giudice tutelare ai sensi degli artt. 320 e ss. c.c..

Quanto alla sanzione pecuniaria, la censura è infondata. Il Comune ha applicato criteri generali e oggettivi predeterminati con regolamento, riferiti alla superficie e al volume delle opere, assicurando imparzialità e uniformità. La Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023 ha chiarito che la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha finalità di prevenzione generale e speciale e va commisurata alla gravità dell’abuso e al suo impatto sul territorio, non ai costi di ripristino. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati e respinto nel resto, con spese compensate e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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