Plateatici e occupazione suolo pubblico in centro storico: adiacenza e discrezionalità comunale (Cons. Stato n. 9848 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, che non si esaurisce nell’individuazione delle aree da occupare ma investe dimensione, tempi, modi e restrizioni opportune per esigenze urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche e di viabilità. Il requisito dell’adiacenza al fronte dell’edificio non ricorre quando l’area, inframezzata dalla via pubblica, sia collocata a oltre sette metri dal fronte e sul lato opposto dello spazio antistante l’ingresso. La concessione costituisce atto discrezionale e il richiedente non vanta alcun diritto all’ottenimento o al rinnovo; non sussiste alcun diritto di insistenza in capo al concessionario in scadenza. Il diniego è adeguatamente motivato quando renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative, senza obbligo di analitica confutazione di ogni argomento.

Il Fatto

Una società esercente una pizzeria nel centro storico di un Comune ha presentato istanza di occupazione del suolo pubblico per tre aree esterne: una veranda chiusa, un pergolato aperto e una veranda aperta. L’Amministrazione ha comunicato un preavviso di accoglimento parziale, escludendo il pergolato aperto in ragione del regolamento comunale sull’occupazione del suolo pubblico in centro storico. Con successivo provvedimento definitivo ha confermato il diniego per quella sola area.

La società ha impugnato il preavviso di rigetto e alcune disposizioni regolamentari, proponendo motivi aggiunti contro il diniego definitivo. Il TAR Veneto, con sentenza n. 1725 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, accolto i motivi aggiunti per l’area del pergolato e dichiarato irricevibile il ricorso quanto agli elementi di arredo urbano. Il Comune ha appellato, contestando l’interpretazione del requisito di adiacenza e il giudizio di difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’art. 5 del regolamento comunale, secondo cui il suolo pubblico concesso deve essere adiacente al fronte dell’edificio entro il quale si svolge l’attività e il suolo posto sul lato opposto della via, strada o piazza non è concedibile per alcuna ragione. La planimetria allegata all’istanza dimostra che il pergolato aperto si colloca a oltre sette metri dal fronte dell’edificio e, nel punto più lontano, a quasi venti metri.

Poiché la via pubblica inframmezza l’area, il Collegio ritiene che la stessa non possa qualificarsi come adiacente o prossima al fabbricato. Il TAR ha quindi travisato gli elementi istruttori, avendo ritenuto lo spazio in prossimità del fronte dell’edificio. L’area risulta anzi localizzata sul lato opposto dello spazio pubblico antistante l’ingresso, in contrasto con l’art. 5, punto 2, del regolamento.

Quanto alla motivazione, la Corte esclude il dedotto difetto. L’esclusione dell’area deriva anche dal contrasto con l’art. 5, comma 3, che vieta di ledere la percezione storica, artistica e culturale dell’insieme: la lesione si concretizza per l’adiacenza del pergolato all’obelisco, monumento di pregio richiamato dall’art. 2 del regolamento e ricompreso tra i beni di eccezionale valore storico o artistico. Il pergolato ne compromette la percezione e impedisce soluzioni intermedie.

I motivi riproposti in via incidentale ex art. 101, comma 2, c.p.a. sono infondati. Non sussiste alcun diritto di insistenza né aspettativa qualificata al rinnovo, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, V, n. 2552 del 2020. Il Comune ha esplicitato le ragioni di pubblico interesse ostative e ha dato conto dell’esame dei contributi procedimentali: è sufficiente un’esternazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, come già affermato da Cons. Stato, VI, n. 8150 del 2024.

L’appello è pertanto accolto; in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado è respinto, comprese le censure riproposte, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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