Soppalco in ampliamento e mutamento di destinazione integrano variazione essenziale (C.G.A.R.S. n. 390 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra variazione essenziale al progetto approvato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di un solaio intermedio esteso all’intera superficie del manufatto anziché alla sola porzione assentita, con incremento percentuale rilevante, unitamente alla trasformazione del volume in destinazione residenziale che altera i parametri urbanistico-edilizi. Accertata la variazione essenziale, la sanzione è quella ripristinatoria della demolizione, non potendosi applicare la fiscalizzazione di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, riservata agli interventi in parziale difformità. La pendenza di un’istanza ex artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 non qualificabile come sanatoria in senso tecnico non impedisce la legittimità dell’ordine demolitorio, la cui esecuzione resta sospesa fino alla definizione del procedimento e poi si riespande.
Il Fatto
Un manufatto era stato autorizzato quale ricovero di attrezzi e prodotti agricoli. La tramezzatura interna e il piano soppalcato venivano modificati: il soppalco, originariamente previsto su un terzo della superficie, era esteso a tutto lo spazio e l’immobile destinato a residenza diurna. Il Comune ingiungeva la demolizione delle opere abusive ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001 e respingeva successivamente l’istanza presentata dai proprietari ai sensi degli artt. 33 e 34 del medesimo testo unico.
Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, condannando i ricorrenti alle spese. Gli interessati appellavano deducendo l’erronea qualificazione delle opere come variazione essenziale, l’ammissibilità della monetizzazione e la necessità di definire il procedimento di sanatoria prima dell’adozione della misura ripristinatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dalla fattispecie di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio valutato in relazione al progetto approvato. Il TAR aveva accertato la realizzazione di un solaio intermedio per l’intera estensione del corpo di fabbrica, anziché per un terzo, con incremento percentuale superiore al 200%, e il mutamento di destinazione del volume in residenziale, con incidenza sui limiti di densità edilizia e sulle prescrizioni del PRG.
Gli appellanti opponevano che il soppalco non sarebbe soggetto a permesso di costruire né a SCIA, con conseguente irrogazione della sola sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001. La censura è respinta: il Collegio richiama l’orientamento secondo cui costituisce variante essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore del progetto originario, tale da comportare mutamento di destinazione con alterazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio e modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8072 del 2024). Le risalenti pronunce penali invocate, tra cui Cass. pen., Sez. III, n. 4746 del 1998, riguardano opere interne non modificative di sagoma e prospetti e non incidono sulla questione.
Accertata la variazione essenziale, cade la pretesa di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria: per l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 le variazioni essenziali comportano la rimozione o la demolizione dell’abuso. La fiscalizzazione dell’art. 34 presuppone infatti un intervento in parziale difformità e la impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme; essa opera sul piano esecutivo e non incide sulla legittimità del provvedimento ripristinatorio.
Quanto alla pendenza del procedimento di sanatoria, il Collegio conferma l’orientamento prevalente: la pendenza dell’istanza sospende temporaneamente l’esecuzione della misura ripristinatoria, ma la definizione sfavorevole ne determina la riespansione, senza necessità di nuovi provvedimenti (C.G.A.R.S. n. 196 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8702 del 2023; n. 2681 del 2017; n. 2855 del 2022). Il TAR ha correttamente escluso che l’istanza del 23 marzo 2015 costituisse sanatoria in senso tecnico, essendo formulata ai sensi degli artt. 33 e 34 e non dell’art. 36.
Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm.: la deduzione sul pregiudizio alla staticità non censura le argomentazioni del primo giudice. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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