Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi Lexitor anche contratti anteriori 2021 (ABF Collegio di Milano n. 81 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche ai contratti di cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’originario disposto dell’art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla sentenza Lexitor (CGE, 11 settembre 2019, C-383/18): il consumatore che estingua anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi recurring o up front, escluse le imposte. Per i costi recurring si adotta un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; per quelli up front, in assenza di patto contrario, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. La decadenza dal beneficio del termine e il pagamento mediante TFR non escludono il diritto al rimborso, se il conteggio estintivo non documenta tale modalità di estinzione.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio il 23 marzo 2019 ed estinto anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della cinquantiquattresima rata. Chiedeva all’ABF la condanna dell’intermediario, ex art. 125-sexies t.u.b., al pagamento di € 970,00 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo, e la restituzione di € 300,00 per quote asseritamente versate in eccedenza.

L’intermediario eccepiva che il debito residuo era stato definito il 22 gennaio 2024 mediante versamento di € 15.797,58 da parte di una società, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 16 delle condizioni generali di contratto. Da ciò deduceva l’inapplicabilità dell’art. 125-sexies t.u.b. e l’infondatezza delle ulteriori domande.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione dell’intermediario. Il conteggio estintivo versato in atti non faceva alcun riferimento al pagamento di somme mediante TFR. La decadenza dal beneficio del termine, dunque, non spostava il presupposto applicativo della norma invocata dalla ricorrente.

Nel merito, richiamata Corte Cost. n. 263/2022 e il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 dell’11 ottobre 2024), il Collegio ha affermato che anche per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario disposto dell’art. 125-sexies t.u.b., come interpretato da Lexitor, nel senso di riconoscere la riduzione di tutti i costi del credito, ricorrenti o istantanei, escluse le imposte, in conformità all’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Quanto ai criteri di calcolo, sulla scorta della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, il Collegio ha adottato per i costi recurring un criterio di proporzionalità lineare e per quelli up front, in assenza di diversa previsione pattizia, il metodo della curva degli interessi. Ha quindi qualificato come up front sia le commissioni accessorie sia le spese fisse, al netto dell’imposta di bollo, perché destinate a remunerare attività non continuative. Non risultavano polizze assicurative né restituzioni in itinere.

Applicando la curva degli interessi alle voci up front, il Collegio è pervenuto a un importo di € 598,64, arrotondato a € 599,00, inferiore alla pretesa della ricorrente, che aveva applicato il pro rata temporis a tutte le voci. Ha riconosciuto anche gli interessi legali dal reclamo al saldo, richiamando il Collegio di coordinamento n. 5304/2013. Ha invece respinto, perché sguarnita di prova, la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del contributo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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