Truffa del finto maresciallo e bonifico autorizzato escludono responsabilità del PSP (ABF Collegio di Torino n. 3088 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, costituisce operazione autorizzata anche quando il consenso sia stato viziato da un raggiro di terzi. Resta quindi estraneo al regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dal d.lgs. n. 11/2010 e dalla direttiva 2015/2366/UE. Il prestatore di servizi di pagamento può rispondere in via concorrente, secondo le norme di diritto comune, solo quando dalla documentazione emerge un concreto apporto causale alla frode. Non integra tale apporto la mera mancata identificazione del raggiro da parte del dipendente, se il cliente ha agito con leggerezza e senza fornire riscontri oggettivi delle interlocuzioni subite.

Il Fatto

La ricorrente chiede la restituzione di € 11.400,00, importo di un bonifico eseguito dopo essere stata vittima di una truffa. Racconta di aver ricevuto un sms sul telefono del marito, apparentemente inviato da un intermediario, che la invitava a contattare un numero per un’operazione non riconosciuta. Ha chiamato ed è entrata in contatto con un sedicente operatore, poi con un finto maresciallo dei carabinieri che le ha prospettato un hackeraggio in corso e una talpa nella banca.

Seguendo quelle indicazioni si è recata in filiale e ha compilato allo sportello una distinta per un bonifico urgente di € 11.400,00 con causale “restituzione prestito infruttifero”. Accortasi della frode nella stessa giornata, ha attivato le procedure di recall: un altro intermediario ha recuperato la somma, quello resistente no. Contesta inoltre la frase contenuta nella ricevuta del bonifico, che la vorrebbe informata dei rischi di truffa e la indicherebbe come esonerante la banca. L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata disposta personalmente dalla cliente e che manca ogni riscontro documentale sul raggiro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva che il bonifico è stato materialmente disposto dalla ricorrente allo sportello della filiale. Su questo dato di fatto si innesta la qualificazione giuridica: secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Diventa perciò superfluo accertare in via preliminare la correttezza dell’autenticazione.

Il Collegio passa poi alle tre contestazioni mosse all’intermediario: il mancato controllo sul beneficiario, il mancato recupero della somma e le dichiarazioni asseritamente fuorvianti contenute nella ricevuta. Su tutte, la risposta è negativa. La disciplina sulle operazioni non autorizzate non si applica, perché l’operazione è stata voluta dalla cliente.

Quanto alla possibile responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, il Collegio richiama gli orientamenti condivisi e ne individua i presupposti tipici: la mancata disponibilità del numero verde, che avrebbe permesso di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste ricevute; il mancato rilievo di indici di frode in operazioni presentate come accrediti. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso concreto, e le doglianze della ricorrente restano prive di supporto.

Il Collegio sottolinea infine il profilo della diligenza. La ricorrente non ha depositato alcuna evidenza documentale sul messaggio civetta, sulla provenienza dei numeri di telefono né sulle modalità delle conversazioni. Con un minimo di diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., non avrebbe dovuto prestare affidamento a un soggetto del tutto estraneo, qualificatosi genericamente come impiegato di altro intermediario, né seguire una procedura che appariva prima facie palesemente anomala.

Per queste ragioni il Collegio non accoglie il ricorso. Il principio resta chiaro: la truffa subita dal cliente non trasforma in non autorizzata un’operazione che egli ha personalmente disposto, e la banca risponde solo se il suo concreto apporto causale ha agevolato il raggiro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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