Porti turistici soggetti alla direttiva servizi e necessaria gara (TAR Sardegna n. 1293 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto porti turistici, approdi e punti di ormeggio rientrano nell’ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE, poiché nella nozione di servizi portuali non sono compresi i porti turistici e le concessioni di specchi d’acqua per l’installazione di pontili destinati all’ormeggio di imbarcazioni da diporto. L’amministrazione non può affidare tali concessioni mediante la procedura su istanza di parte prevista dal d.P.R. n. 509/1997 né tramite il modello informale dell’art. 37 cod. nav., perché entrambi non assicurano pubblicità dell’avvio, criteri imparziali e trasparenti e un effettivo confronto competitivo. Il diniego opposto all’istanza del concessionario uscente è pertanto legittimo, non realizzando la procedura richiesta quella posizione di parità concorrenziale imposta dal diritto eurounitario. Il rilievo dell’amministrazione secondo cui il d.P.R. n. 509/1997 non si attaglierebbe agli interventi di ampliamento di un porto esistente è mera considerazione, non motivo del diniego, e la relativa censura è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La ricorrente gestiva la porzione nautica del porto turistico di Teulada in forza di contratto prorogato sino al 2033. Con istanza del 20 novembre 2022 chiedeva il rilascio di una concessione demaniale marittima di durata cinquantennale per il completamento funzionale del porto, attivando il procedimento ad evidenza pubblica di cui al d.P.R. n. 509/1997.

La Regione comunicava i motivi ostativi, incentrati sull’attesa dei decreti legislativi di apertura del settore alla concorrenza, senza concludere il procedimento nei termini. La società ricorreva quindi contro il silenzio-inadempimento. Sopravveniva il diniego dell’11 marzo 2024, che la ricorrente impugnava deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, erronea applicazione della legge n. 118/2022 e della direttiva servizi, nonché inapplicabilità del d.P.R. n. 509/1997 alle sole ipotesi di ampliamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, estranea agli atti impugnati. Ha poi circoscritto il thema decidendum, ritenendo ammissibili solo le conclusioni subordinate, posto che la pretesa di sottrarre l’intervento al procedimento del d.P.R. n. 509/1997 contrasta con la stessa istanza rivolta alla Regione.

Nel merito, la censura procedimentale è stata respinta: nel preavviso di rigetto la Regione aveva già ricondotto la concessione alla direttiva 2006/123/CE e alle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, e la ricorrente aveva replicato proprio su tale profilo decisivo. Il contraddittorio si era dunque svolto sul motivo poi formalizzato.

Il cuore della controversia riguarda l’applicabilità della direttiva servizi ai porti turistici. Il TAR ha aderito all’orientamento che esclude i porti turistici dalla nozione di servizi portuali, richiamando l’art. 16 della legge n. 84/1994 e la recente pronuncia del Cons. Stato, sez. VII, n. 8236 del 2025. Ha inoltre ribadito l’inclusione delle strutture per la nautica da diporto tra quelle turistico-ricreative, secondo la ricostruzione già accolta dalla Sezione con la sentenza n. 343 del 2024.

Superata tale questione, il Collegio ha esaminato la compatibilità della procedura invocata con il diritto eurounitario. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. VII, n. 607 del 2026 e di Cons. Stato, sez. VII, n. 10132 del 2024, ha ritenuto che l’art. 37 cod. nav. e il modello del d.P.R. n. 509/1997, avviati su domanda del privato, non assicurino pubblicità, criteri imparziali e reale confronto competitivo. Il gestore uscente godrebbe di un vantaggio incompatibile con i principi di par condicio e concorrenza.

Il diniego regionale è stato quindi giudicato corretto, non potendo la ricorrente vincolare l’amministrazione ad assegnare senza gara un progetto di ampliamento dalla portata economica rilevante. I motivi I, II e IV sono stati rigettati, il III dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con condanna alle spese in favore della Regione e del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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