Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Calabria n. 1387 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’autorità di cosa giudicata del titolo e la sua rituale notificazione, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione: in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La nomina del commissario si estende anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, così prevenendo un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario di una parte in un procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio della Corte di Appello di Catanzaro del 07.11.2019. Il titolo aveva liquidato in suo favore l’onorario e le spese vive, oltre accessori di legge.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 25 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti. Il titolo era stato ritualmente notificato all’amministrazione, che non ha dato prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione.
La parte ricorrente aveva inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il collegio estende la nomina del commissario anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Nel silenzio del codice, applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive; invoca ragioni di economia processuale per evitare un secondo giudizio di ottemperanza; richiama il principio di buon andamento e, sul piano comparativo, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione. Il ricorso è pertanto accolto nei termini del dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata