Il vicino confinante può ricorrere contro il silenzio del Comune sull’abuso edilizio (TAR Sardegna n. 192 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante che denuncia un abuso edilizio del vicino è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri repressivi e può ricorrere avverso l’inerzia dell’amministrazione. A fronte di una formale istanza di denuncia, il Comune è tenuto a concludere il procedimento con provvedimento espresso e non può rimanere inerte. Il ricorso avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., è esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nascente da previsioni di legge, da principi generali o dalla peculiarità del caso. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice dichiara l’obbligo di pronunciarsi e, su richiesta, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con il fabbricato dei controinteressati, ha chiesto al Comune di Portoscuso l’esecuzione delle verifiche urbanistiche sulle opere realizzate dai vicini, in particolare un comignolo costruito in violazione dei limiti di distanza e in asserito contrasto con la destinazione urbanistica. La richiesta seguiva a un’istanza di accesso ai documenti autorizzatori, negata dall’amministrazione.
Dopo una sollecitazione, il Comune ha giustificato il ritardo con problemi di distribuzione della posta e si è impegnato ad avviare il procedimento, senza però dare seguito neppure alla successiva diffida. La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, la condanna a provvedere e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. Né il Comune né i controinteressati si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del ricorso avverso il silenzio, esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere nascente da specifiche previsioni di legge, dai principi generali o dalla peculiarità del caso, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 653 del 2016.
Il Tar applica quindi l’orientamento consolidato in materia di denuncia dell’abuso edilizio del vicino. Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi, è titolare di un interesse legittimo al loro esercizio e può ricorrere avverso l’inerzia dell’organo preposto. La posizione differenziata deriva dallo stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento. Il richiamo è a TAR Lazio, Sez. II, n. 8620 del 2019 e, in termini conformi, alle sentenze del TAR Sardegna n. 118 e n. 7 del 2024.
Ne deriva che in capo al Comune di Portoscuso sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza-diffida della ricorrente. A fronte di una formale denuncia di abusi edilizi, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento e non può restare inerte.
L’assenza di controdeduzioni dell’amministrazione non costituita conferma la fondatezza della domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Su richiesta della ricorrente, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato regionale, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è fissato in euro 2.000,00, salvo conguaglio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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