Porto d’armi: frequentazioni di pregiudicati e diniego non sindacabile nel merito (C.G.A.R.S. n. 184 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi, subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, volta a prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni prive di rilievo penale, come le frequentazioni di soggetti pregiudicati, che giustificano il diniego o il mancato rinnovo. Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 non ha natura perentoria: se le osservazioni pervengono dopo l’adozione del provvedimento conclusivo, l’amministrazione non è tenuta a esaminarle. La sindacabilità in appello della condanna alle spese resta limitata all’ipotesi di riforma della decisione principale, salvo manifesta abnormità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con nota di preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 l’amministrazione lo aveva invitato a presentare osservazioni entro dieci giorni. Il Questore ha poi respinto l’istanza con decreto dell’8 febbraio 2019, notificato il 23 febbraio 2019. Il 15 febbraio 2019 l’interessato ha depositato una memoria difensiva con istanza di accesso agli atti.
Il TAR Sicilia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso con sentenza n. 02088/2021, ritenendo infondati sia il motivo sulla partecipazione procedimentale sia quello sulla carenza di motivazione del diniego. L’interessato ha proposto appello, riproponendo le censure e contestando le statuizioni del primo giudice, comprese quelle sulle spese.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e rileva che la memoria difensiva è stata presentata il 15 febbraio 2019, quando il provvedimento del Questore era già stato adottato l’8 febbraio 2019. Le controdeduzioni, quindi, sono giunte non solo oltre il termine assegnato dall’amministrazione, ma anche dopo la conclusione del procedimento.
In diritto, il C.G.A.R.S. ribadisce che l’art. 10-bis l. n. 241/1990 non qualifica come perentorio il termine di dieci giorni per le osservazioni. La perentorietà di un termine deve escludersi in assenza di specifica previsione di legge e non può essere imposta unilateralmente dall’amministrazione. Da qui due conseguenze: se il provvedimento è già adottato, le osservazioni tardive non assumono rilievo; se invece pervengono dopo il termine ma prima della conclusione, l’amministrazione deve tenerne conto, a pena di violazione della norma e di difetto di motivazione. Nel caso concreto opera la prima ipotesi.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440 del 1993, che ha condiviso sentenza n. 24 del 1981): il porto d’armi costituisce deroga al divieto degli artt. 699 cod. pen. e 4, primo comma, legge n. 110 del 1975. L’autorizzazione non integra un diritto all’arma, ma il frutto di una valutazione discrezionale in cui confluiscono l’assenza di requisiti negativi e la sussistenza di ragioni positive. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni senza condanne o misure di pubblica sicurezza.
Il Collegio aderisce al principio di Cons. Stato, sez. III, n. 2406 del 2016: le frequentazioni di pregiudicati possono essere valutate come ostative al rilascio o al rinnovo della licenza, poiché chi richiede il titolo deve dare pieno affidamento sulla propria buona condotta e sull’improbabilità di abuso dell’arma. Le frequentazioni risultano dalla nota del Commissariato del 24 settembre 2018 e non sono smentite in fatto dall’appellante.
Quanto alle spese, il Collegio applica il principio di Cons. Stato, sez. VI, n. 9635 del 2023: la sindacabilità in appello della condanna è limitata alla riforma della decisione principale, salvo manifesta abnormità. La liquidazione è corretta secondo il regolamento n. 55/2014 e l’art. 26, comma 1, c.p.a.. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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