Accesso ambientale: procura generica e istanza massiva rendono il ricorso inammissibile (TAR Calabria n. 637 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presentata dal difensore in forza di una procura speciale generica, priva di data e non riferita all’ente destinatario, poiché la delega “in bianco” non consente di verificare l’imputabilità dell’istanza e il potere rappresentativo. La carenza di un elemento essenziale dell’istanza non è sanabile mediante il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006, né mediante ratifica successiva. È inoltre infondata, per abuso del diritto, l’istanza che per ampiezza e arco temporale decennale imponga all’amministrazione un’attività valutativa ed elaborativa sproporzionata e un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale, articolazione locale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 legge n. 349/1986, ha chiesto a un Comune, alla Regione, alla Città Metropolitana, alla Prefettura e all’Autorità di Bacino distrettuale la consegna di documentazione amministrativa e di informazioni ambientali relative all’evento calamitoso denominato “Ciclone Harry”, abbattutosi sul litorale nel gennaio 2026.
L’istanza, articolata in tre sezioni e comprendente atti risalenti fino a dieci anni, è stata presentata a mezzo PEC dal difensore dell’associazione in forza di una procura speciale. Decorso infruttuosamente il termine, l’associazione ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-diniego e per la condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver prospettato alle parti con ordinanza istruttoria i profili di inammissibilità, ha rilevato che l’istanza di accesso è stata inoltrata dal difensore sulla base di un atto qualificato come procura speciale e mandato professionale, ma di contenuto generale e sostanzialmente “in bianco”. La delega non indica quali e quanti atti siano oggetto di interesse ostensivo, né l’amministrazione detentrice dei documenti: la medesima procura è stata allegata a distinte istanze rivolte a sei Comuni diversi.
Secondo il Tribunale, l’istanza di accesso avvia uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione, e il suo oggetto non può essere identificato con il “tipo di attività”, dovendo riferirsi al singolo documento o alla specifica informazione. Rimettendo al delegato l’individuazione dei documenti di interesse del delegante, la procura resta priva del requisito di specialità.
La fattispecie è assimilata a quella del presentatore che non dimostri il proprio potere rappresentativo. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 e la giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata n. 5 del 2024), secondo cui in mancanza di sottoscrizione congiunta o di valido atto procuratorio l’istanza è inammissibile e non è invocabile il soccorso istruttorio, riferito a mere irregolarità e non alla carenza di un elemento essenziale.
Il Collegio esclude la pertinenza dell’orientamento minoritario del TAR Campania, che imporrebbe all’amministrazione di richiedere la giustificazione del potere rappresentativo: nel caso di specie non viene in rilievo la mancata allegazione della procura, ma l’allegazione di una procura generica e non riferita all’ente destinatario. Parimenti escluse la ratifica successiva e le difese fondate sull’Adunanza Plenaria n. 11/2025 e sul TAR Basilicata n. 310/2024, relative a profili diversi.
In via ulteriore, il ricorso è infondato per il carattere massivo ed esplorativo dell’istanza, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10/2020 e Cons. Stato sez. IV n. 9470 del 2024: l’accesso non può intralciare il funzionamento dell’amministrazione e deve rispettare i canoni di buona fede e del divieto di abuso del diritto. Il Collegio compensa le spese e revoca, con efficacia retroattiva, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, per difetto del presupposto di non manifesta infondatezza.
Nota della Redazione
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