Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per accesso agli atti (TAR Sardegna n. 486 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dal difensore della parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, imponendosi una declaratoria in conformità. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, consorzio aggiudicatario di una gara indetta da un’azienda ospedaliero universitaria per il servizio di sorveglianza antincendio, ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante ha accolto l’istanza di accesso agli atti del procedimento di valutazione delle misure di self cleaning praticate dallo stesso consorzio, unitamente agli atti correlati.
La vicenda si interseca con un distinto giudizio di annullamento dell’aggiudicazione, nel quale la controinteressata aveva dedotto profili di illegittimità connessi a vicende giudiziarie riguardanti l’amministratore di fatto del consorzio e della consorziata esecutrice. Nelle more, l’amministrazione ha positivamente valutato la permanenza dei requisiti di moralità in capo alla ricorrente e la controinteressata ha chiesto l’accesso agli atti del relativo procedimento. Il consorzio ha contestato l’accoglimento dell’istanza deducendo l’inammissibilità dell’iniziativa per assenza di un interesse qualificato e, comunque, l’insussistenza dei presupposti dell’accesso a documenti qualificati come supersensibili.
La Motivazione della Corte
Con decreto presidenziale cautelare, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento di accoglimento dell’accesso, rilevando che l’ostensione era stata programmata in una data antecedente alla celebrazione dell’udienza cautelare collegiale.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato apposita dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ne ha tratto la conseguenza processuale: la improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo è lineare. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, poiché in tal caso il giudice non può decidere la controversia nel merito. In omaggio al principio dispositivo, la volontà della parte di non coltivare più la pretesa impone una declaratoria in conformità, senza alcuna valutazione della fondatezza dei motivi.
Il Tribunale non esamina dunque le censure relative all’accesso agli atti e alla qualificazione dei documenti come supersensibili, né i profili di legittimazione della controinteressata. La decisione resta sul piano processuale e si esaurisce nella presa d’atto della sopravvenienza.
Quanto alle spese, l’esito in rito giustifica l’integrale compensazione. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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