Porto d’armi e frequentazione di pregiudicati: legittimo il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1794 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi costituiscono ipotesi eccezionali, subordinate alla valutazione che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il giudizio di inaffidabilità è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non richiede una condanna penale: l’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato, vicende e situazioni personali, compresa la frequentazione di soggetti pregiudicati. Il controllo del giudice amministrativo resta ab externo, limitato ai profili di illogicità, irrazionalità e travisamento del fatto. La remissione di querela e gli esiti assolutori del processo penale non vincolano l’Autorità di P.S., che opera su un piano prognostico e precauzionale distinto da quello repressivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, chiedeva al Questore competente il rinnovo dell’autorizzazione. L’istanza veniva respinta sulla base di tre elementi: un deferimento all’autorità di pubblica sicurezza risalente al 1978, conclusosi con sentenza di assoluzione per remissione di querela; due controlli di polizia nei quali era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati.
Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, formatosi il silenzio-rigetto. Ha quindi adito il TAR deducendo la violazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento del fatto, sostenendo l’irrilevanza degli episodi e la propria affidabilità, atteso che i soggetti controindicati erano colleghi di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto il thema decidendum. Richiamando T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 972 del 2024, ribadisce che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha efficacia solo confermativa dell’atto originario: oggetto del giudizio resta il provvedimento iniziale, impugnabile entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del rigetto.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’assetto delle autorizzazioni di polizia. La detenzione delle armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità pubblica; il diniego può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, sez. III, n. 5306/2021; n. 2404/2017; n. 6812/2018). L’Autorità può valorizzare fatti privi di rilevanza penale, non essendo richiesta una condanna (Cons. Stato, sez. III, n. 2930/2025; sez. IV, n. 3819/2021), trattandosi di misura cautelare e non sanzionatoria.
Quanto alla remissione di querela, il Tribunale osserva che il giudizio di affidabilità è prognontico e precauzionale, distinto dall’accertamento penale: l’Amministrazione può valutare i fatti nella loro oggettività e prescindere dagli esiti del procedimento, anche assolutori (T.A.R. Calabria, sez. I, n. 1055/2025; n. 1435/2024). La frequentazione di pregiudicati, poi, incide sul grado di affidabilità anche su un piano meramente sintomatico (T.A.R. Calabria n. 701/2024).
Nel caso concreto il Questore ha valorizzato non solo la presenza di precedenti dei soggetti frequentati, ma la loro natura, trattandosi in taluni casi di reati contro la persona e le cose particolarmente qualificati. La valutazione appare priva di profili di illogicità e irrazionalità, non potendosi escludere il rischio di sottrazione e abuso delle armi da parte dei soggetti con cui il ricorrente è solito accompagnarsi, anche ove si tratti di meri colleghi di lavoro. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura discrezionale del potere esercitato.
Nota della Redazione
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