Porto d’armi e frequentazioni controindicate: legittima la revoca anche senza abuso (TAR Calabria n. 165 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca e il diniego della licenza di porto d’armi costituiscono provvedimenti di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, adottabili sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti e situazioni personali, anche privi di rilievo penale, nonché le frequentazioni con soggetti controindicati, dovendosi escludere che il titolare debba essere consapevole dei pregiudizi delle persone frequentate. Il giudizio di affidabilità richiesto dal t.u.l.p.s. è distinto da quello penale e prescinde dall’accertamento della responsabilità. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato all’irrazionalità manifesta, al travisamento dei fatti o all’erroneità ictu oculi della valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedeva il duplicato del titolo, essendo stata smarrita la licenza. La Questura avviava due procedimenti, preannunciando il rigetto dell’istanza e la revoca dell’autorizzazione per asserita carenza del requisito della buona condotta. L’interessato presentava deduzioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, contestando la lacunosità, l’astrattezza e la non attualità degli indici sintomatici richiamati dall’Amministrazione. L’ufficio notificava quindi il decreto di rigetto e revoca, fondato su una serie di controlli in cui il ricorrente era stato notato in compagnia di persone gravate da pregiudizi di polizia.
Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s. e l’eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. In particolare il ricorrente sosteneva di non essere persona pregiudicata, di svolgere attività di barista e di non poter evitare contatti quotidiani con il pubblico; gli episodi richiamati sarebbero stati sporadici, risalenti nel tempo e non espressivi di allarme sociale. La cautelare era stata rigettata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’assetto delle autorizzazioni di polizia e richiama la giurisprudenza secondo cui la detenzione di armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità pubblica. La possibilità di revoca o diniego riposa su un giudizio prognostico circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende personali prive di rilevanza penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato. Il giudizio di affidabilità è distinto da quello di responsabilità penale, avendo il primo funzione precauzionale e il secondo funzione repressiva.
La sentenza valorizza il precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 4488 del 2016, secondo cui la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia rileva anche rispetto alla licenza di porto di fucile per uso caccia, per il rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata. Viene richiamata altresì la giurisprudenza sull’ampia potestà di riesame della Questura e sulla insussistenza di un affidamento in capo al precedente titolare (Cons. Stato, Sez. III, n. 5276 del 2016; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 3203 del 2009).
Nel merito, il Tribunale ritiene che le controindicate frequentazioni coprano un arco temporale significativo e denotino l’attitudine del ricorrente ad accompagnarsi con soggetti gravemente controindicati, anche per pregiudizi contigui agli interessi tutelati in materia di armi. Tali circostanze giustificano un giudizio prognostico di non piena affidabilità, senza che l’Amministrazione debba esplicitare concretamente le ragioni del pericolo di abuso. Il Collegio considera priva di sostanziale peso la deduzione di ignoranza dei pregiudizi altrui, poiché il nodo non è il grado di conoscenza, ma l’esistenza di un rischio che l’arma possa essere appresa in ragione del rapporto, anche saltuario o episodico.
Quanto all’episodio già valutato in sede di rinnovo, la sentenza ribadisce che la pregressa titolarità non genera alcuna aspettativa, esprimendo la Questura una valutazione attuale degli interessi coinvolti. Il Collegio sottolinea inoltre che l’Amministrazione ha considerato sia fatti risalenti al 2009 sia controlli del 2016, 2017 e 2018, apprezzandoli in un’ottica d’insieme, oltre la parcellizzazione dei singoli episodi prospettata dal ricorrente. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’irrazionalità manifesta e del travisamento dei fatti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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