Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2019 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la parte ricorrente assolve l’onere probatorio sul fatto costitutivo mediante la produzione della decisione passata in giudicato e dell’attestazione di cancelleria, secondo l’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Incombe invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La mera costituzione in giudizio, senza contestazione specifica delle risultanze di causa, non vale a smentirle. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’obbligo di integrale esecuzione permane e giustifica la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 448/24 del 21.05.2024, passata in giudicato il 21.11.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.984,61, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo. Le spese processuali erano state distratte in favore dei procuratori, sicché non costituivano oggetto del giudizio di ottemperanza.
La ricorrente aveva notificato la pronuncia all’amministrazione in data 18.06.2024, senza ottenere il pagamento. Ha quindi proposto ricorso, notificato il 20.12.2024 e depositato l’1.01.2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza e, in caso di persistente rifiuto, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’onere della prova: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale in data 30.12.2024, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a..
Su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il mancato prodursi delle condizioni richieste dalla norma. L’amministrazione, pur costituita, non ha smentito le risultanze degli atti di causa. La mera costituzione non è stata ritenuta sufficiente a contrastare la prova documentale prodotta dalla parte ricorrente.
Il Tribunale ha poi verificato il presupposto processuale del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Al momento della notifica del ricorso tale termine era decorso.
Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, sia per la sorte capitale residua sia per gli interessi e gli oneri accessori, ivi comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo e quelli di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni e, per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega, e ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa relazione e nota spese da presentare, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 27.12.2011. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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