Porto d’armi, il rinnovo richiede bisogno attuale e concreto (Cons. Stato n. 4839 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi per difesa personale costituiscono autorizzazioni di polizia che derogano al generale divieto di detenzione e porto d’armi e presuppongono l’effettivo e dimostrato bisogno di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S.. La valutazione dell’amministrazione ha ad oggetto non solo l’affidabilità dell’istante, ma anche l’esistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale, tale da giustificare la deroga, e si caratterizza per un ampio margine di discrezionalità che si rinnova a ogni richiesta di rinnovo. L’onere di allegazione e di prova del pericolo grava sul richiedente, non essendo sufficienti la mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di un’attività economica redditizia o la buona condotta. Il decorso del tempo e l’evoluzione delle dinamiche sociali ed economiche possono ridurre i fattori di rischio e fondare un legittimo mutamento d’avviso dell’autorità, senza che i precedenti rilasci generino alcun affidamento sul rinnovo.
Il Fatto
L’appellante, titolare e legale rappresentante di una società operativa nella raffinazione e nel commercio di metalli preziosi, aveva ottenuto fin dal 1994 la licenza di porto di pistola per difesa personale in ragione del dimostrato bisogno connesso alla propria attività, occupandosi personalmente del trasporto di oro e preziosi. Impugnato un primo diniego prefettizio del 2022, aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso da parte del TAR Campania con sentenza n. 4940/2023, per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
In sede di riedizione del procedimento, la Prefettura rigettava nuovamente l’istanza di rinnovo, contestando la natura strumentale della denuncia del 2021 e ribadendo l’insussistenza del presupposto di legge. Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo infondate sia le censure procedimentali sia quelle sostanziali. Da qui l’appello, con cui il ricorrente ha lamentato la carenza motivazionale e l’illogicità della valutazione del bisogno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che i capi della sentenza relativi alle censure di natura procedimentale non sono stati impugnati con specifiche censure, essendo insufficiente la loro sola indicazione nel titolo dell’atto, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. Su tali statuizioni reiettive si è pertanto formato il giudicato interno.
Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il regime del porto d’armi. L’art. 42 del T.U.L.P.S. individua il presupposto nell’effettivo e dimostrato bisogno; la Corte costituzionale, con le sentenze n. 440/1993 e n. 109/2019, ha escluso l’esistenza di un diritto soggettivo al porto d’armi, qualificando il titolo come concessorio e subordinandolo a un controllo rigoroso e altamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza. Richiamando Cons. St., Sez. III, n. 651/2024, la sentenza ribadisce che l’autorizzazione deroga al divieto di cui agli artt. 669 cod. pen. e 4 della legge n. 11/1975.
La valutazione comparativa tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato all’incolumità vede prevalere il primo. Il fattore tempo assume rilievo decisivo: l’evoluzione delle dinamiche economiche e interindividuali può ridurre o eliminare i fattori di rischio, come avviene con l’uso della moneta elettronica in luogo del contante, e in ogni caso tali fattori vanno fronteggiati mediante gli apparati della sicurezza (Cons. St., Sez. III, n. 10391/2025). Il mutamento d’avviso dell’amministrazione, pertanto, non è irrazionale né illogico.
Quanto alla dedotta motivazione rafforzata, il Collegio osserva che l’eventuale accoglimento di una precedente istanza e l’immutata affidabilità soggettiva non implicano il vizio del diniego. Il rinnovo, infatti, impone di verificare l’attualità del bisogno, non essendo sufficienti la mera attività lavorativa, l’appartenenza a una categoria professionale o la disponibilità di rilevanti somme (Cons. St., Sez. III, n. 4272/2024). I precedenti rilasci non generano affidamento, trattandosi di provvedimento autorizzatorio, temporaneo ed eccezionale.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha escluso il presupposto alla luce dei criteri del Tavolo tecnico operativo del 19 giugno 2020. A parte l’episodio del 2021, oggetto di riserve di attendibilità, nel lungo arco temporale di titolarità della licenza non è stato denunciato alcun atto predatorio riconducibile all’attività esercitata. Di qui l’esclusione del dedotto difetto di istruttoria e la conferma della sentenza, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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