Ottemperanza al giudicato: prescrizione decennale e riconoscimento del debito (Cons. Stato n. 4838 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la prescrizione decennale prevista dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza azionata, riguarda la proponibilità dell’azione esecutiva e può essere interrotta anche da un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. Il pagamento del debito non integra di per sé riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., occorrendo una manifestazione di volontà consapevole e inequivoca del debitore. Per le pubbliche amministrazioni il pagamento è atto dovuto e non può assumere valore di riconoscimento tacito in difetto delle forme prescritte per la relativa manifestazione di volontà. È inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di ottemperanza che chieda di estendere al nuovo profilo lavorativo la statuizione resa dal giudice ordinario su un diverso rapporto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente, all’epoca cancelliere, unitamente ad altri ricorrenti, all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella base di calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione IV n. 8676 del 2010, aveva ordinato l’integrale esecuzione del titolo.
Successivamente la lavoratrice partecipò alla procedura di riqualificazione interna e passò al profilo di funzionario giudiziario con decorrenza 1° dicembre 2017. Alla richiesta di applicare il giudicato al nuovo inquadramento, il Ministero oppose che il passaggio di area e il nuovo contratto avrebbero determinato una novazione del rapporto. La ricorrente propose quindi ricorso per ottemperanza; l’Amministrazione eccepì la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione, che ritiene fondata. La norma applicabile è l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso risulta notificato il 6 febbraio 2026, oltre dieci anni dopo il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 8676 del 2010.
La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 20 del 2024, che ha chiarito come la prescrizione decennale riguardi la proponibilità dell’azione di esecuzione e non il rilievo del tempo sulle posizioni giuridiche oggetto del giudicato. Il termine può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. Nel caso concreto, però, la prima costituzione in mora stragiudiziale risale al 27 novembre 2024, quando il termine era ormai decorso.
Quanto all’art. 2944 cod. civ. invocato dalla ricorrente, la Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 13 del 2004, che distingue tra riconoscimento del debito e pagamento del debito. Il pagamento ha funzione ed effetto estintivo dell’obbligazione e non può interrompere la prescrizione. Il riconoscimento deve rivelare consapevolezza e volontarietà. Per le pubbliche amministrazioni il pagamento è atto dovuto, mentre il riconoscimento implica valutazione discrezionale. L’erogazione stipendiale fino al 30 novembre 2017 costituisce quindi mero pagamento del debito.
Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la giurisdizione. La pretesa della ricorrente attiene, in sostanza, all’estensione dell’indennità riconosciuta nel 2006 dal giudice del lavoro al nuovo profilo di funzionario. In materia di ottemperanza il giudice amministrativo, a fronte di statuizioni del giudice civile, può svolgere solo attività esecutiva, senza integrare la sentenza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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