Porto d’armi: il diniego richiede inaffidabilità attuale e non congetturale (Cons. Stato n. 4558 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non può fondarsi sulla mera sommatoria di episodi isolati, ma richiede una valutazione complessiva dei fatti, unitariamente considerati, idonea a esprimere un giudizio di inaffidabilità oggettivamente fondata e non meramente congetturale sull’uso dell’arma. Il potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione va esercitato secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Un reato risalente nel tempo, per di più superato da una sopravvenuta declaratoria di estinzione, è privo, in mancanza di condotte attualizzanti, della significatività necessaria a giustificare il diniego. Le perquisizioni concluse con esito negativo e le frequentazioni con soggetti non stabilmente legati al traffico di stupefacenti non integrano elementi sintomatici di un collegamento consolidato con gli ambienti criminali.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Cosenza respingeva, con provvedimento del 28 aprile 2020, l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente. A fondamento del diniego l’Amministrazione poneva una pluralità di circostanze: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 1998, irrevocabile nel maggio dello stesso anno, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la frequentazione di soggetti controindicati accertata in occasione di una perquisizione del 2010 e di un controllo del 2008; una perquisizione domiciliare del 2015; la sospensione della patente di guida disposta nel 2009 a seguito di un sinistro stradale.

Da tali elementi la Questura traeva un giudizio negativo sulla personalità del richiedente e sul pericolo di abuso delle armi. Il TAR Calabria, con sentenza n. 387 del 15 marzo 2024, rigettava il ricorso, ritenendo la valutazione del Questore ragionevole e coerente e non assumendo rilievo contrario l’intervenuta estinzione del reato. L’interessato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di metodo: la legittimità del diniego deve fondarsi su una valutazione che trascenda i singoli tasselli della prognosi indiziaria e consideri l’incidenza complessiva dei fatti, unitariamente considerati, sul requisito della buona condotta. Non è quindi sufficiente la somma aritmetica degli episodi, ma occorre valutarne la convergenza e l’attualità rispetto al momento in cui il titolo di polizia viene richiesto.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che gli episodi richiamati dall’Amministrazione sono apparentemente indicativi di una vicinanza del ricorrente agli ambienti dello spaccio e del consumo di stupefacenti; vicinanza che, ove consolidata, potrebbe legittimamente fondare il pericolo di abuso, dovendo l’Amministrazione evitare che l’arma entri nella disponibilità della criminalità, anche organizzata.

All’esame analitico, tuttavia, l’unico episodio dotato di specifico valore sintomatico è quello risalente al 1998, oltre venti anni prima del provvedimento impugnato, e dunque privo, in mancanza di condotte attualizzanti, della significatività necessaria. Le perquisizioni del 2010 e del 2015 si sono concluse con esito negativo, come documentato dal ricorrente, e non offrono alcun elemento di perdurante contiguità con il traffico o il consumo di stupefacenti.

Quanto alle frequentazioni, la Corte ne ridimensiona la portata: un soggetto aveva a proprio carico, al momento della perquisizione, una sola segnalazione per uso personale, mentre l’altro era deferito per reati privi di connessione con la materia. Quanto alla sospensione della patente, l’Amministrazione non ha contestato la deduzione secondo cui l’A.G. ha escluso ogni responsabilità del ricorrente in ordine al sinistro.

Il Collegio conclude che il potere discrezionale va esercitato secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, desumendo il pericolo di abuso da elementi espressivi di una situazione di inaffidabilità oggettivamente fondata: condizione carente nella specie, per il carattere risalente e superato del reato e per l’evanescenza degli episodi successivi. L’appello è pertanto accolto, la sentenza appellata riformata e il provvedimento di diniego annullato, con ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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