Frequenze con pregiudicati e documentazione incompleta giustificano diniego licenza pubblica sicurezza (TAR Sicilia n. 1499 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di un centro di raccolta di scommesse, l’Amministrazione dell’interno esercita un potere ampiamente discrezionale, volto a prevenire fatti idonei a turbare la sicurezza e l’ordine pubblico. Ai fini del giudizio prognostico di affidabilità del richiedente rilevano anche fatti e circostanze privi di rilievo penale e non direttamente riconducibili alla responsabilità del soggetto, purché significativi sul piano prognostico. Integra autonomo motivo ostativo la mancata allegazione della documentazione tecnica necessaria a verificare l’idoneità oggettiva dei locali destinati all’attività. Il diniego che si fondi su controlli con persone penalmente censurate e sulla incompletezza documentale non è irragionevole né sproporzionato rispetto al fine di tutela della pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una rivendita di tabacchi, chiedeva al Questore il rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per svolgere l’attività di corner sportivo abilitato alla raccolta di scommesse all’interno del proprio esercizio commerciale. L’Amministrazione rigettava l’istanza con decreto del 6 giugno 2022, rilevando da un lato l’incompletezza della documentazione allegata e dall’altro il parere contrario del Commissariato di P.S.

Il diniego si fondava su due ordini di rilievi. Sul piano documentale mancavano la relazione tecnica con planimetria attestante l’idoneità dei locali, la sorvegliabilità interna ed esterna, l’osservanza delle norme edilizie e sanitarie, il superamento delle barriere architettoniche e la superficie utile dedicata al gioco, oltre al DURC. Sul piano soggettivo emergevano controlli di polizia in compagnia di soggetti pluripregiudicati, uno dei quali tratto in arresto. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’esercizio dell’attività di organizzazione e gestione di scommesse è subordinato a una doppia condizione: la titolarità di una concessione statale e l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., che richiede la verifica di requisiti soggettivi, ossia l’assenza delle cause ostative degli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S., e di requisiti oggettivi relativi ai locali. Sotto quest’ultimo profilo rileva l’art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e la circolare del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2018, che impone di tener conto anche della disciplina regionale e locale sulle distanze da luoghi sensibili.

Su questa base il Tribunale ritiene infondato il secondo motivo. È incontestato che il ricorrente non abbia allegato, né in origine né successivamente, i documenti richiesti per verificare l’idoneità dei locali. Tale circostanza è di per sé ostativa al rilascio del titolo, come affermato da T.A.R. Napoli, sez. V, n. 3146 del 2022 e da T.A.R. Bari, sez. II, n. 34 del 2023.

Quanto all’affidabilità soggettiva, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti di polizia costituiscono espressione di una particolare discrezionalità valutativa, preordinata alla prevenzione dei reati, e possono fondarsi su fatti privi di significato penale ma rilevanti sul piano prognostico (T.A.R. Palermo, sez. II, n. 3269 del 2022). Il giudizio di pericolosità non richiede la prova di un collegamento attuale tra il richiedente e i soggetti censurati, ma una valutazione di concreta possibilità di abuso del titolo.

La determinazione del Questore non appare perciò irragionevole né sproporzionata. Il provvedimento richiama il controllo del 12 marzo 2021 in compagnia di un pluripregiudicato per reati di associazione mafiosa, rapina aggravata e spaccio, nonché i controlli eseguiti tra il 2007 e il 2021 con persone penalmente censurate. Sulla genericità delle contestazioni temporali il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha precisato come tali controlli fossero elencati nella comunicazione dei motivi ostativi relativa a una precedente istanza e risultassero dalla piattaforma informatica; a fronte di tali precisazioni il ricorrente non ha dedotto alcunché. Le frequentazioni contestate sono dunque idonee a fondare un giudizio prognostico negativo sulla possibilità di abuso della licenza.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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