Porto di fucile: fiducia sull’uso delle armi e discrezionalità del Questore (TAR Calabria n. 387 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. Il giudizio di affidabilità e buona condotta dell’istante prescinde dall’accertamento della rilevanza penale del comportamento e non richiede istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. È sufficiente che dagli elementi di fatto emerga, anche per meri indizi, l’assenza di sicura garanzia circa il buon uso delle armi e il pericolo di abuso del titolo. L’intervenuta estinzione del reato non elide il rilievo ostativo dei fatti. Il precedente rilascio del titolo non genera alcuna aspettativa, perché ogni istanza di rinnovo impone una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui il Questore di Cosenza ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. A fondamento del diniego l’amministrazione pone un giudizio negativo sulla personalità e sul pericolo di abuso delle armi in dotazione.
Gli elementi ostativi sono una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione della normativa sugli stupefacenti, la sospensione della patente nel 2009 a seguito di un sinistro stradale, due controlli nel 2008 e nel 2010 in compagnia di soggetti controindicati e una perquisizione domiciliare nel 2015 con esito negativo. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 ed eccesso di potere, valorizzando la risalenza dei fatti, l’estinzione del reato e un precedente rinnovo del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevedono automatismi preclusivi per determinate condanne, ma la fattispecie in esame non vi rientra. Il diniego si fonda invece sui commi 2 delle stesse disposizioni, che consentono di negare il titolo a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.
Da tali precetti il TAR desume che il giudizio di affidabilità è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso di armi.
Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819, il Collegio precisa che non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica. Sulla scorta di T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137, è sufficiente che dai fatti emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi.
Applicando le coordinate di Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595 e di T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796, il Tribunale ritiene la valutazione del Questore ragionevole e coerente. Rilevano la frequentazione di soggetti controindicati e la condanna in materia di stupefacenti, senza che l’estinzione del reato assuma contrario rilievo. Assume peso anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti legati al titolare da rapporto di frequentazione, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 801.
Quanto al precedente rinnovo, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276 e T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203: l’essere stato titolare del porto d’armi non crea alcuna aspettativa, perché la Questura esprime ogni volta una valutazione attuale. Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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