Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel silenzio dell’amministrazione (TAR Calabria n. 385 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione ha l’onere di provare l’integrale esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la mera riduzione del debito. In difetto di tale prova il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina il pagamento delle somme residue entro un termine, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e la sua applicazione è iniqua quando si sommi agli interessi moratori già riconosciuti ex lege nel titolo. Le spese del giudizio di ottemperanza gravano sull’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 826/2021 il Tribunale di Crotone ha ingiunto alla Provincia il pagamento in favore della società ricorrente di € 86.905,77, oltre interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva all’ente.
La società creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme residue, la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La ricorrente ha dato atto della riduzione del debito per sorte a € 65.957,09, fermi interessi e spese. La Provincia, ritualmente intimata, non si è costituita né ha provato l’integrale pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria cristallizzata nel titolo giurisdizionale passato in giudicato. L’azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 ss. c.p.a., presuppone l’accertamento dell’inadempimento e la verifica dei presupposti per l’esecuzione del giudicato.
Il punto decisivo è l’onere probatorio. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha dimostrato di avere dato esecuzione integrale al provvedimento. La mancata prova del pagamento residuo vale, per il Collegio, a fondare l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ordina pertanto alla Provincia il pagamento delle somme residue, al netto di quelle già corrisposte, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi novanta giorni su istanza della parte ricorrente. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda di liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio la ritiene iniqua. La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si sommerebbe agli interessi moratori dovuti ex lege ex d.lgs. n. 231/2002 e già disposti nella medesima condanna. La domanda è quindi respinta.
Le spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00 oltre accessori, contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, sono poste a carico della Provincia inadempiente.
Nota della Redazione
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