Reati sentinella e interdittiva antimafia dopo la sentenza n. 178/2021 (TAR Sicilia n. 2918 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Corte costituzionale n. 178/2021 ha espunto l’art. 640-bis cod. pen. esclusivamente dall’elenco di cui all’art. 67, ottavo comma, cod. antimafia, con la conseguenza che la sola condanna per tale fattispecie non determina più l’adozione automatica della comunicazione interdittiva ai sensi dell’art. 84, secondo comma, cod. antimafia. I fatti riconducibili alla medesima fattispecie restano tuttavia valorizzabili dal Prefetto, unitamente ad altri elementi, per attestare il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84, terzo comma, cod. antimafia, posto che l’art. 640-bis continua a figurare tra i reati sentinella richiamati dal quarto comma del medesimo articolo. Il giudizio prefettizio di infiltrazione si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi di attendibile verosimiglianza basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Possono essere valorizzati anche fatti risalenti nel tempo, purché l’analisi complessiva evidenzi l’attualità e la concretezza del pericolo. La valutazione sull’occasionalità dei contatti, ai fini dell’esclusione della misura collaborativa, integra un giudizio ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità.

Il Fatto

Il Prefetto di Messina ha adottato, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, un’informazione interdittiva antimafia nei confronti della ditta individuale del ricorrente. Il provvedimento muove da più elementi: la misura interdittiva disposta in sede cautelare a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 648-ter e 416-bis.1 cod. pen. nell’ambito dell’operazione “Nebrodi”; le segnalazioni e il procedimento pendente a carico del padre convivente; i rapporti di parentela con soggetti arrestati e condannati in primo grado nella medesima operazione; alcuni negozi di compravendita di titoli AGEA stipulati con società riferibili a parenti, tutti sequestrati; il successivo rinvio a giudizio per riciclaggio aggravato nell’ambito dell’operazione “Nebrodi 2”.

Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva davanti al TAR Sicilia deducendo tre motivi: insufficienza e irrilevanza degli indizi, assenza di prova dell’ingerenza dei familiari sull’impresa e risalenza dei negozi; intervenuto venir meno del 640-bis tra i reati sentinella dopo la sentenza n. 178/2021; mancata valutazione della misura collaborativa ex art. 94-bis cod. antimafia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti prefettizi possono essere motivati con elementi sintomatici e indiziari, non necessariamente collegati ad accertamenti penali definitivi, da cui emerga un sufficiente pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale. Tra gli indici del “catalogo aperto” rilevano i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, i rapporti di parentela con conduzione familiare dell’impresa e la regia clanica, i contatti e le frequentazioni. La Corte richiama, tra le altre, C.G.A. n. 431 del 14 maggio 2021, Cons. Stato n. 4293 del 2021, Ad. Plen. n. 3 del 2018, Cons. Stato n. 758 del 2019, Cons. Stato n. 10308 del 2023 e Cons. Stato n. 3096 del 2024.

Nel caso concreto, gli elementi valorizzati dal Prefetto assumono rilievo pregnante. I rapporti parentali si intrecciano con i negozi di compravendita dei titoli AGEA, di evidente attinenza all’esercizio dell’impresa agricola e poi rivelatisi di provenienza illecita in quanto frutto dei reati di truffa contestati ai familiari. Il provvedimento è quindi sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza di cointeressenze economiche e di una conduzione collettiva dell’impresa, con condivisione di un sistema di illegalità volto a ottenere benefici, secondo la richiamata Corte costituzionale n. 57/2020. A corroborare il quadro concorre il rinvio a giudizio per riciclaggio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen..

Sul secondo motivo, il Collegio precisa la portata della sentenza n. 178/2021: essa ha espunto l’art. 640-bis solo dall’elenco dell’art. 67, ottavo comma, e dunque dall’interdittiva automatica ex art. 84, secondo comma. Ciò non preclude al Prefetto di valorizzare i relativi fatti, insieme ad altri, ai fini del giudizio di pericolo infiltrativo ex art. 84, terzo comma: il 640-bis continua a figurare tra i reati sentinella del quarto comma, insieme al riciclaggio e ai delitti aggravati ex art. 416-bis.1 richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Quanto al terzo motivo, il TAR esclude il difetto di istruttoria. Il Prefetto ha esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente in riscontro alle comunicazioni ex art. 92 cod. antimafia e ha vagliato la possibilità di disporre la misura ex art. 94-bis, escludendola sul rilievo che gli elementi non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per un pericolo di agevolazione immanente. Il giudizio sull’occasionalità è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non ravvisabile di fronte a un quadro di contatti numerosi e non episodici. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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