Notifica a mezzo PEC all’ufficio del controinteressato nulla (TAR Puglia n. 1295 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso al controinteressato, effettuata a mezzo PEC presso l’ufficio pubblico in cui lo stesso presta servizio e non personalmente, è nulla e non inesistente. La previsione dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., che consente la consegna a persona addetta all’ufficio, opera solo per i luoghi in cui il destinatario tratta i propri affari, non per il luogo di lavoro subordinato. La nullità della notifica, ove la pretesa sostanziale risulti fondata e sia stata satisfattivamente realizzata nelle more, impone la compensazione integrale delle spese di lite, in luogo della condanna secondo soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune con contratto a tempo indeterminato e mansioni di avvocato civico, riceveva la scheda di valutazione della performance individuale per l’anno 2023. Contestata la valutazione, chiedeva l’accesso alle schede di tutti i funzionari di pari grado e dei componenti dell’Area legale, motivando la richiesta con la posizione di cointeressato alla medesima procedura e con la finalità di tutela dei propri interessi, anche in sede giudiziale.

Il Comune negava l’accesso ritenendo insussistente il nesso di strumentalità tra l’istanza e la posizione giuridica del richiedente. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia. Nel corso del giudizio documentava che i dati richiesti erano stati pubblicati sull’albo pretorio e instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati. Il ricorso risulta notificato agli stessi presso le PEC riferibili a due uffici comunali e non personalmente. Richiamando la giurisprudenza costante, il TAR ribadisce che la notifica all’ufficio pubblico di servizio, con consegna ad altra persona pur addetta, è inammissibile: l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda solo i luoghi dove l’interessato tratta i propri affari, con conseguente immedesimazione tra ufficio e destinatario.

L’interpretazione restrittiva è confortata dal richiamo, nel primo comma, al luogo di esercizio in proprio di industria o commercio, e dalla previsione del terzo comma sulle persone idonee a ricevere l’atto, che postula un rapporto fiduciario non riferibile a un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario. Tali coordinate si applicano alla notifica a mezzo PEC: le dichiarazioni dei controinteressati sull’avvenuta ricezione non sanano il vizio, e le notifiche sono nulle.

Trattandosi di nullità e non di inesistenza, e stante la mancata costituzione dei controinteressati, il ricorrente sarebbe stato autorizzato a rinnovare la notifica ove la pretesa non fosse stata medio tempore soddisfatta. La fondatezza della pretesa ostensiva, provata dalla pubblicazione dei dati sull’albo pretorio, va pertanto bilanciata con il vizio procedurale.

Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l’integrale compensazione delle spese: la soccombenza virtuale non conduce alla condanna, perché la satisfattiva realizzazione della pretesa e la nullità della notifica si neutralizzano reciprocamente nel governo delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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