Potere del Capo della Polizia di annullare gli atti del procedimento disciplinare (TAR Campania n. 5552 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, quale titolare della potestà sanzionatoria, può verificare la legittimità delle fasi pregresse del procedimento disciplinare e, ove le ritenga viziate, annullare gli atti disponendone la rinnovazione. Tale determinazione non costituisce espressione di un vero e proprio potere di autotutela, ma della medesima potestà disciplinare. Il potere di riesame della proposta del Consiglio di disciplina è riconosciuto quando sussistano gravi incongruenze o violazioni di legge sostanziali o procedimentali, e il provvedimento è adeguatamente motivato se evidenzia la contraddittorietà della proposta rispetto alla gravità della condotta emersa in sede penale. La sanzione successivamente irrogata è sindacabile solo per vizi propri, ove il ricorrente abbia dedotto censure di illegittimità derivata dagli atti presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza, era stato sospeso cautelarmente dal servizio perché sottoposto a misure cautelari per fatti di corruzione, poi assolto in sede penale per non essere stata raggiunta la prova della penale responsabilità. Nella sentenza di assoluzione il giudice penale aveva tuttavia stigmatizzato la condotta, ritenendola suscettibile di giudizio disciplinare.

A seguito dell’assoluzione il Questore avviava il procedimento disciplinare e il Consiglio provinciale di disciplina proponeva la sanzione della pena pecuniaria di tre trentesimi. Il Capo della Polizia annullava in autotutela gli atti del procedimento a partire dalla seconda riunione del Consesso, disponendo la rinnovazione. Il dipendente impugnava il silenzio-rigetto sull’accesso agli atti, poi il provvedimento di annullamento e, infine, il decreto con cui gli veniva irrogata la sospensione dal servizio di due mesi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi per l’unitarietà della vicenda e la connessione dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 70 c.p.a. L’azione avverso il silenzio-diniego sull’accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo i documenti ostesi in corso di causa.

Nel merito, il TAR ricostruisce il perimetro dei poteri del Capo della Polizia richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia n. 1671 del 2020; Cons. Stato n. 4934 del 2021; Cons. Stato n. 7093 del 2018; TAR Sicilia n. 3106 del 2024): il Capo della Polizia non esercita un potere di autotutela in senso tecnico, ma la stessa potestà sanzionatoria, che gli consente di riesaminare la proposta del Consiglio di disciplina dinanzi a gravi incongruenze o violazioni sostanziali o procedimentali.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato è ritenuto adeguatamente motivato: il Capo della Polizia ha evidenziato la contraddittorietà della delibera del Consesso rispetto alla gravità della condotta descritta nella sentenza di assoluzione, nella prospettiva di una sanzione proporzionata ed evitando misure meramente simboliche. Il Collegio rileva altresì il rispetto del termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, essendo il decreto adottato dopo ottantasei giorni dalla comunicazione della delibera.

Quanto al ricorso avverso la sanzione della sospensione di due mesi, il TAR ne rileva l’infondatezza: il ricorrente non ha dedotto vizi propri del provvedimento, svolgendo solo censure di illegittimità derivata, e la sanzione appare congrua e proporzionata all’esigenza di esercitare i poteri con proporzione al disvalore della condotta emersa dalla sentenza penale di assoluzione.

Il rigetto delle domande di accertamento e di annullamento comporta il rigetto delle domande risarcitorie, mancando il presupposto dell’illegittimità dell’atto, primo elemento della responsabilità da provvedimento illegittimo. La questione di legittimità costituzionale delle norme sul procedimento disciplinare è esclusa perché prospettata in modo astratto e generico. Le spese sono compensate, in ragione della problematicità delle questioni e dell’ostensione degli atti solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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