Termini perentori della VIA e silenzio del MASE sull’istanza di valutazione ambientale (TAR Sardegna n. 665 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 sono perentori, come espressamente qualificato dal comma 7 della medesima disposizione. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non legittima il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che declini in chiave attuativa il criterio di priorità, la sola modifica dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 non può fondare una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei termini dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Il numero elevato di istanze impone misure organizzative interne alle amministrazioni e non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al MASE, nel luglio 2022 e con perfezionamento nel febbraio 2023, istanza di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto fotovoltaico agrivoltaico di potenza pari a 10,42 MW e relative opere di connessione, in Sardegna. Il Ministero comunicava la procedibilità dell’istanza e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Seguivano le osservazioni regionali e il parere endoprocedimentale della Soprintendenza, che richiedeva integrazioni; prodotte le integrazioni, veniva avviata una nuova consultazione del pubblico, conclusasi senza osservazioni.

Trascorso il termine per le osservazioni, il procedimento non registrava alcun avanzamento e la pratica restava in istruttoria presso la Commissione. La società ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna del MASE al rilascio del provvedimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile, per tardività, la produzione documentale depositata dall’amministrazione due giorni prima dell’udienza. I termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, e la loro violazione determina l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, da considerarsi tamquam non essent. Respinta è anche l’istanza di sospensione motivata dalla pendenza di un giudizio davanti alla Corte costituzionale sulla legge regionale: la questione non ha rilevanza diretta rispetto allo scrutinio del silenzio, e il Collegio richiama il disfavore dell’ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che per i progetti individuati dall’art. 8, comma 2-bis impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. La scansione temporale offerta dalla ricorrente è corretta: lo schema andava adottato entro il 3 giugno 2024 e comunque entro il termine massimo decorrente dalla pubblicazione del 19 aprile 2024.

La giurisprudenza richiamata, in fattispecie analoghe, conferma il carattere perentorio dei termini, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, e precisa che la mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa del MASE.

Le difese dell’amministrazione non sono condivise. Il criterio di priorità fondato sulla maggiore potenza non legittima il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti incardinati con altre istanze, anch’esse funzionali agli obiettivi energetici e ambientali. In mancanza di un provvedimento attuativo che definisca la soglia e gli effetti del criterio di priorità, la sola modifica dell’art. 8, comma 1 non può fondare una sospensione ex lege a tempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Il numero elevato di progetti impone misure organizzative interne e non può giustificare la disapplicazione de facto della normativa sui termini. Il Collegio richiama anche l’art. 8, comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 153/2024, che riserva ai progetti prioritari una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni e conferma l’inderogabilità dei termini per tutti i progetti.

Il ricorso è accolto e il silenzio dichiarato illegittimo. Il Tribunale ordina alla Commissione la predisposizione dello schema di VIA, senza vincolo di contenuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale la adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni; al Capo del Dipartimento l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, entro ulteriori novanta giorni in caso di inadempimento. Spese compensate in ragione del particolare contesto operativo delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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