Potere extra ordinem del sindaco e istruttoria ATS sulla messa in sicurezza (TAR Lombardia n. 3523 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere extra ordinem riconosciuto al sindaco dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 presuppone l’accertamento concreto di una situazione di pericolo attuale e urgente per la sicurezza e l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti. L’istruttoria è adeguata quando il sopralluogo dell’autorità sanitaria competente abbia riscontrato lo stato dei luoghi e la presenza di fenomeni pregiudizievoli, e le relative risultanze siano trasfuse nella motivazione del provvedimento. La mancata predisposizione di un progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, con indicazione dei tempi e delle spese, non inficia la legittimità dell’ordinanza, che già specifica gli interventi imposti al proprietario. In tal caso l’importo dei lavori assume rilievo solo ai fini della successiva esecuzione in danno.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società proprietaria di un compendio immobiliare ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva ordinato la messa in sicurezza degli immobili, versanti in stato di abbandono e con gravi criticità igienico-sanitarie. Il ricorso è stato incardinato davanti al TAR Lombardia a seguito di trasposizione del ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica.
La parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, lamentando l’assenza di un’istruttoria idonea a verificare l’attualità del pericolo e la genericità della motivazione. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difformità rispetto al ricorso straordinario e, nel merito, l’infondatezza. In sede cautelare il Collegio aveva respinto la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso introduttivo riproduce fedelmente il ricorso straordinario, con l’aggiunta di poche pagine in cui la parte si limita a ribadire gli stessi profili di illegittimità già dedotti. Non vi è quindi alcuna difformità rilevante rispetto all’atto trasposto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguata l’istruttoria. L’ordinanza è stata adottata dopo un sopralluogo dell’ATS Milano, effettuato alla presenza dei rappresentanti comunali. Il verbale documenta edifici fatiscenti in fase di crollo, assenza di barriere all’accesso, presenza di vegetazione spontanea e di colonie di piccioni con degrado igienico-sanitario. L’autorità sanitaria ha indicato le misure necessarie, tra cui opere strutturali, dissuasori e interventi di disinfestazione.
Queste risultanze sono state correttamente trasfuse nella motivazione dell’ordinanza, che dà conto delle condizioni estremamente precarie dei fabbricati, del rischio di crolli aggravato dall’assenza di chiusure e del pregiudizio per la salute pubblica e il decoro urbano. Il Tribunale ha valorizzato anche la documentazione fotografica e la relazione del tecnico incaricato dalla curatela, che conferma la presenza dei medesimi pericoli, incluse buche, ferri sporgenti e accessi non presidiati.
Quanto alla doglianza sulla mancata predisposizione di un progetto esecutivo con indicazione del dove, come e quando e dei costi per area, il Collegio l’ha giudicata inconferente. L’ordinanza contiene già la specifica indicazione degli interventi imposti al proprietario; l’importo dei lavori rileva semmai in caso di inottemperanza, ai fini dell’esecuzione in danno. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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