Preavviso di segnalazione in Centrale di allarme interbancaria e prova della ricezione (ABF Collegio di Roma n. 3483 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti, per tutte le persone fisiche, anche quando non siano consumatori. L’onere di provare l’invio e la ricezione del preavviso grava sull’intermediario, in applicazione dei principi sulle dichiarazioni recettizie. Non essendo previsti requisiti di forma, la prova può essere assolta anche mediante presunzioni semplici. Il servizio di postalizzazione è idoneo a dimostrare la ricezione anche in assenza di codice a barre, purché concorrano almeno due indici concordanti tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione. Verificata la sussistenza di tali indici, la segnalazione è legittima.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dall’intermediario presso i SIC, in relazione al mancato pagamento di rate riferite a prestiti personali e a una carta di credito revolving, perché non precedute da regolare preavviso. Chiede pertanto la cancellazione delle segnalazioni contestate e il rimborso delle spese legali quantificate in euro 300,00.
L’intermediario resistente riferisce che il ricorrente ha sottoscritto due prestiti personali, rispettivamente nel 2020 e nel 2021; i rapporti sono stati interessati da ritardi e mancati pagamenti, a fronte dei quali la banca ha inviato solleciti e preavvisi di iscrizione nei SIC. Nega l’esistenza di alcuna carta di credito revolving intestata al cliente. I ritardi non sono oggetto di contestazione; le comunicazioni di preavviso sono state inviate con servizio Posta time. L’intermediario invoca l’orientamento dell’Arbitro secondo cui, in assenza di codici a barre, la prova di ricezione può desumersi dalla sussistenza congiunta di almeno due indici presuntivi, e conclude per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina le segnalazioni negative riferite al mancato pagamento delle rate a partire dal mese di agosto 2022. Il ricorrente contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632 del 2023, che ha chiarito come l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia del 2004 e all’art. 5, comma 6, del Codice di condotta del 2019 trovi fondamento nel diritto eurounitario in materia di protezione dei dati personali. Il preavviso costituisce così requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC, con riferimento a tutte le persone fisiche.
Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina di settore consente all’intermediario di segnalare il ritardo solo all’esito del decorso di quindici giorni dalla spedizione del preavviso. In applicazione dei principi sulle dichiarazioni recettizie, l’onere probatorio circa l’invio e la ricezione grava sull’intermediario, secondo il richiamato Collegio di Coordinamento n. 3089/2012. Non essendo previsti requisiti di forma, la prova può essere assolta anche con presunzioni semplici.
L’intermediario produce copia di due missive contenenti il preavviso e le schermate di tracciamento del servizio Posta time. Le missive non riportano il barcode; tuttavia dall’analisi delle evidenze in atti risulta la simultanea sussistenza degli indici presuntivi richiamati dalla giurisprudenza dell’Arbitro: coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione.
Il Collegio ritiene pertanto comprovata la ricezione delle comunicazioni contenenti il preavviso, con conseguente legittimità delle segnalazioni controverse. Respinge anche la domanda di refusione delle spese legali, dato il carattere seriale del contenzioso. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.