Il pagamento della quota ridotta determina carenza di interesse (TAR Lazio n. 9995 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula, tuttavia, l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni; in mancanza, il giudice adito può nondimeno dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., allorché il ricorrente, in applicazione del principio dispositivo, abbia dichiarato di aver adempiuto allegando le relative ricevute di pagamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti applicativi della disciplina sul c.d. payback per gli anni 2015-2018, ivi compresi i decreti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli atti ministeriali presupposti. La società aveva altresì chiesto il risarcimento del danno. In fase cautelare, l’esecutività dei provvedimenti era stata sospesa con ordinanza del 7 ottobre 2023.
In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano con il versamento, nel termine perentorio di trenta giorni, della sola quota del 25 per cento degli importi dovuti. La società ha quindi dichiarato di aver provveduto al pagamento, allegando le ricevute, e ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto rilevato che la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha carattere speciale e transitorio, essendo volta a definire in via agevolata le pregresse controversie in materia di ripiano. La norma, nel fissare l’obbligo di versamento della quota ridotta entro trenta giorni, collega a tale adempimento l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Il tribunale ha osservato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata sulla sola base della dichiarazione del ricorrente: essa presuppone, infatti, l’accertamento formale dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, da effettuarsi con provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento, nel caso di specie, non era ancora intervenuto e la Regione Marche aveva anzi insistito per il rigetto del ricorso.
Ciò nondimeno, il giudice ha ritenuto di poter dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il presupposto di tale declaratoria risiede nella circostanza che il ricorrente, con atto processuale fidefacente, ha dimostrato di avere integralmente assolto l’obbligazione dedotta in giudizio, versando la quota del 25 per cento e allegando i relativi documenti di pagamento: la sua posizione sostanziale è, quindi, interamente satisfatta e non residua alcuna utilità concreta, nemmeno sotto il profilo risarcitorio, alla prosecuzione del giudizio.
La declaratoria si fonda, in particolare, sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo, in forza del quale spetta alla parte iniziale la scelta se proseguire l’azione dopo il venir meno dell’interesse alla decisione. Il collegio ha, inoltre, valorizzato l’analogia con la fattispecie della cessazione della materia del contendere, rilevando come l’esito pratico coincida con l’esaurimento della controversia a seguito dell’intervento normativo sopravvenuto. Il tribunale ha, infine, compensato le spese di lite, conformemente alla previsione normativa che esclude la soccombenza virtuale in tali ipotesi.
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Nota della Redazione
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