Ottemperanza alla condanna all’assegnazione della carta docente al precario (TAR Lombardia n. 792 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a tempo determinato al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione all’accreditamento dell’importo costituisce titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza, una volta passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, la domanda di esecuzione è fondata. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente scolastico regionale, quale organo ausiliario del giudice. La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale è tardiva e non può essere esaminata.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cremona una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, e condanna il Ministero ad assegnare lo strumento e ad accreditare l’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’attuazione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La domanda non riguarda la statuizione sulle spese del giudizio civile, come espressamente chiarito nel ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il passaggio in giudicato del titolo è attestato dalla cancelleria con certificazione del 24.4.2024, ritualmente depositata: la fattispecie di ottemperanza è dunque integrata.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale rileva che sono decorsi i centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 19.12.2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Collegio precisa che, dopo la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma solo il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta in tale forma, mentre il ricorso è stato notificato il 17.5.2024.
Nel merito il ricorso è fondato e viene accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione espresso su controversie analoghe. Il Collegio dichiara tardiva la memoria dell’Avvocatura dello Stato, depositata il 7 ottobre 2024, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale del 9 ottobre 2024.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica in favore del ricorrente. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che agirà su semplice richiesta dell’interessato quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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